Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30072 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30072 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Bologna il DATA_NASCITA
Avverso la sentenza emessa in data 16/05/2023 dalla Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16/05/2023, la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Bologna, in data 12/10/2021, nei confronti di COGNOME NOME, in relazione al reato di cui all’art. 659 cod. pen.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO (che ha rinunciato al mandato prima dell’udienza), deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata acquisizione della querela prima
dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. (peraltro rimessa dalla querelante, come da documentazione prodotta, in data 13/09/2023), nonché all’utilizzo a fini di prova della querela medesima. Si lamenta altresì violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al sopravvenuto venir meno della condizione di procedibilità, nonché vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto a seguito di remissione di querela e successiva accettazione.
Con memoria depositata il 13/05/2023, il difensore deduce violazione di legge per la tardività della produzione della querela, ritenuta inutilizzabile violazione dell’art. 659 cod. pen. il rigetto del ricorso, segnalando altresì la mancanza delle altre querele e l’intervenuta accettazione di quella presentata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve convenirsi con la requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in ordine al rilievo assorbente, che assume rispetto ad ogni altra questione prospettata, l’intervenuta remissione di querela da parte di COGNOME NOME, e la successiva accettazione da parte dell’odierno ricorrenre.
A seguito delle modifiche apportate dalla cd. riforma Cartabia all’art. 659 cod. pen., anche quanto al regime di procedibilità, il reato ascritto al COGNOME è estinto per intervenuta remissione di querela ritualmente accettata.
Da ciò consegue la necessità di adottare una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato ascritto al COGNOME, il quale deve essere condannato – in mancanza di allegazioni comprovanti un diverso accordo tra le parti – al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell’art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il GLYPH giugno 2024