Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46762 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 46762 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, per quanto qui interessa, ha confermato la condanna di RAGIONE_SOCIALE alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di violazione di domicilio aggravato, ai sensi dell’art. 614, comma quarto, cod. pen., da violenza sulle cose (capo A).
Con la medesima sentenza:
veniva confermata anche la condanna per i reati di evasione (capi D ed E) non oggetto di ricorso e non avvinti a quello di cui al capo A dal vincolo della continuazione – per i quali era stata inflitta la pena, determinata in modo autonomo di anni uno e mesi quattro;
veniva dichiarata l’estinzione del reato di cui all’art. 582 cod. pen. (capo C) per remissione di querela.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato impugnando esclusivamente il capo della sentenza relativo al reato sub A). Eccepisce che, a seguito della sopravvenuta procedibilità a querela di detto reato per effetto del d. Igs. n. 150 del 2022, lo stesso si è estinto per remissione di querela, ritualmente accettata.
3. Il ricorso è fondato.
Per effetto del d. Igs. n. 150 del 2022, il reato in rassegna è divenuto procedibile a querela.
Va rilevato, allora, in linea con la memoria difensiva, che il reato è estinto per remissione di querela, poiché la persona offesa aveva già nell’agosto 2020 provveduto a rimettere la querela, come risulta dalla sentenza di primo grado.
Invero, secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681 – 01).
Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell’art. 152 cod. proc. pen.
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo A), perché il reato è estinto per remissione di querela. Conseguente che va eliminata la relativa pena di mesi otto di reclusione.
Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo A), perché il reato è estinto per remissione di querela. Elimina la relativa pena di mesi otto di reclusione. Pone le spese del procedimento a carico del querelato.
Così deciso il 08/11/2023