Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16892 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 16892 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME CONCETTA nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di La mezia Terme, in composizione monocratica, ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di pace della stessa città aveva condannato NOME COGNOME per il delitto di minaccia in danno di NOME COGNOME;
che avverso detta sentenza ricorre l’imputata (ulteriormente argomentando con memoria del 9 marzo 2024), a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, con il primo motivo, l’intervenuta remissione di querela con relativa accettazione, in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione e, con il secondo motivo, vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputata alla luce dell’erronea valutazione effettuata dal giudice dell’appello con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa;
che l’intervenuta remissione di querelai (avvenuta il 16 novembre 2023), ritualmente accettata dall’imputato, in assenza di elementi per addivenire ad una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., impone la declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela, con conseguente assorbimento del secondo motivo di impugnazione;
che tanto travolge le relative statuizioni civili (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, COGNOME, Rv. 282301; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, COGNOME, Rv. 259989; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, COGNOME, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, COGNOME, Rv. 229400);
che le spese del procedimento rimangono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputata al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente