Remissione di Querela: Come Annulla una Condanna per Truffa
La remissione di querela rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento, capace di incidere profondamente sull’esito di un processo penale. Anche quando un procedimento giunge fino all’ultimo grado di giudizio, la volontà della persona offesa può determinare l’estinzione del reato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione lo dimostra chiaramente, annullando una condanna per truffa proprio in seguito a un accordo tra le parti.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di una condanna per truffa confermata in appello, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il suo unico motivo di doglianza riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, i giudici di merito non avevano adeguatamente valutato alcuni aspetti a favore dell’imputato.
La Svolta Processuale: L’Impatto della Remissione di Querela
Il ricorso, secondo la Suprema Corte, era di per sé manifestamente infondato. I giudici di appello avevano infatti fornito una motivazione logica e coerente per negare le attenuanti, sottolineando il non modesto danno patrimoniale causato, le modalità della condotta e il comportamento processuale dell’imputato, che non aveva mostrato alcun segno di pentimento.
Tuttavia, durante il giudizio di legittimità, la difesa ha depositato un atto decisivo: la documentazione che attestava l’avvenuta remissione di querela da parte della persona offesa. L’atto, datato 8 novembre 2024, era stato ritualmente accettato dall’imputato, cambiando completamente le carte in tavola.
La Decisione e le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, pur riconoscendo l’infondatezza del motivo di ricorso originario, non ha potuto ignorare il nuovo fatto giuridico. La remissione di querela, per reati come la truffa (art. 640 c.p.) che sono procedibili a querela di parte, costituisce una causa di estinzione del reato.
Le Motivazioni
I giudici hanno spiegato che, di fronte a una causa di estinzione del reato, il loro compito è quello di prenderne atto e dichiararla, indipendentemente dai motivi del ricorso. La volontà della vittima di porre fine alla controversia penale, formalizzata attraverso la remissione e accettata dall’imputato, prevale sulla prosecuzione del giudizio. Di conseguenza, la sentenza di condanna doveva essere annullata senza rinvio, poiché il reato per cui era stata emessa non era più perseguibile.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio cruciale: la disponibilità dell’azione penale per determinati reati. La remissione di querela è l’espressione massima di questa disponibilità, consentendo alle parti di risolvere la questione al di fuori delle aule di tribunale, con effetti diretti e risolutivi sul processo. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questo caso insegna che la via della conciliazione è percorribile ed efficace fino all’ultimo grado di giudizio, potendo portare all’annullamento di una condanna altrimenti definitiva. L’unica conseguenza per l’imputato è stata la condanna al pagamento delle spese processuali, come previsto dalla legge in questi casi.
Cosa succede se la vittima ritira la querela durante il processo in Cassazione?
Se la vittima ritira la querela (remissione di querela) e l’imputato accetta, il reato si estingue. La Corte di Cassazione è tenuta a dichiarare l’estinzione e ad annullare la sentenza di condanna, anche se il ricorso iniziale era infondato.
Una condanna può essere annullata per remissione di querela anche se i motivi del ricorso sono deboli?
Sì. Come dimostra questo caso, l’intervento di una causa di estinzione del reato, come la remissione di querela, obbliga il giudice a dichiararla, prevalendo sulla valutazione dei motivi di ricorso. La sentenza impugnata viene quindi annullata senza rinvio.
Qual è l’effetto legale principale della remissione di querela accettata dall’imputato?
L’effetto principale è l’estinzione del reato. Ciò comporta la chiusura definitiva del procedimento penale e l’annullamento di qualsiasi sentenza di condanna emessa in precedenza per quel fatto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 265 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 265 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 07/01/1994
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenziano il non modesto danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, le modalità esecutive della condotta criminosa e il comportamento processuale dell’imputato che non ha mostrato alcuna resipiscenza, né ha dedotto alcuna circostanza idonea a diminuire la gravità del fatto realizzato, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è sufficiente che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione dell attenuanti generiche, faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
visto il motivo nuovo tempestivamente depositato dalla difesa del ricorrente, con il quale è stato documentato che in data 8 novembre 2024 la persona offesa dal reato di cui all’art. 640 cod. pen. ha ritualmente rimesso la querela sporta nei confronti dell’imputato, che ha accettato la rimessione stessa;
rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presid nte