Remissione di Querela: Come Annulla una Condanna per Truffa
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 22714/2024) offre un chiaro esempio di come la remissione di querela possa avere un impatto risolutivo in un procedimento penale, portando all’annullamento di una condanna per truffa aggravata. Questo caso dimostra come la volontà della persona offesa sia cruciale per l’esito di reati procedibili, appunto, a querela di parte, anche quando il processo è giunto alla sua fase finale.
I Fatti del Caso: dalla Condanna all’Appello in Cassazione
Due individui erano stati giudicati responsabili del delitto di truffa aggravata in concorso dalla Corte di Appello di Trieste e, di conseguenza, avevano presentato ricorso per Cassazione. La loro posizione sembrava definita da una sentenza di condanna, ma un evento successivo ha cambiato completamente le sorti del procedimento.
La Svolta Decisiva: la Remissione di Querela
Mentre il ricorso era pendente dinanzi alla Suprema Corte, la persona offesa dal reato, tramite un procuratore speciale, ha compiuto un passo fondamentale: ha formalizzato la remissione di querela. Si tratta dell’atto con cui la vittima rinuncia alla volontà di perseguire penalmente gli autori del fatto. Contestualmente, gli imputati hanno espresso la loro accettazione, un requisito necessario affinché la remissione possa produrre i suoi effetti.
Le Motivazioni della Cassazione: Procedibilità ed Estinzione del Reato
La Corte di Cassazione ha analizzato la situazione sulla base di due principi cardine del diritto processuale penale.
In primo luogo, ha verificato la natura del reato contestato. La truffa aggravata, secondo le specifiche contestazioni (artt. 640 e 61 n. 7 c.p.), è un reato che richiede la querela della persona offesa per poter essere perseguito. La cosiddetta “procedibilità a querela” subordina l’azione penale alla volontà della vittima.
In secondo luogo, ha constatato la ritualità dell’atto abdicativo. La dichiarazione di remissione di querela e la successiva accettazione da parte degli imputati erano state formalmente corrette. Di fronte a queste circostanze, la Corte non ha potuto fare altro che applicare l’articolo 152 del codice penale, che prevede l’estinzione del reato in caso di remissione della querela.
L’effetto è stato l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna. La decisione è definitiva e chiude il caso, poiché il reato è considerato legalmente estinto. Per quanto riguarda le spese processuali, in assenza di un accordo diverso tra le parti, la Corte le ha poste a carico degli imputati, come previsto dalla legge.
Le Conclusioni: l’Importanza della Volontà della Persona Offesa
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: per una specifica categoria di reati, la volontà della persona offesa è sovrana. Anche dopo una condanna nei gradi di merito, la remissione di querela può intervenire come strumento risolutivo, estinguendo il reato e annullando gli effetti della sentenza. Ciò evidenzia l’importanza degli istituti deflattivi del processo penale, che permettono di risolvere le controversie attraverso la riconciliazione tra le parti, alleggerendo il carico giudiziario e ponendo fine alla pretesa punitiva dello Stato.
È possibile estinguere un reato anche dopo una sentenza di condanna?
Sì, come dimostra questa sentenza, se il reato è procedibile a querela, la remissione della querela da parte della persona offesa, accettata dall’imputato, estingue il reato anche dopo una condanna e durante il giudizio in Cassazione.
Cosa significa che un reato è procedibile a querela?
Significa che l’azione penale non può essere avviata d’ufficio dallo Stato, ma richiede una specifica manifestazione di volontà (la “querela”) da parte della persona che ha subito il reato. Se la querela manca o viene ritirata (remessa), il processo non può iniziare o proseguire.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del reato per remissione di querela?
Secondo la sentenza, in applicazione dell’art. 152 del codice penale, le spese del procedimento sono a carico dei querelati (gli imputati), a meno che le parti non abbiano raggiunto un accordo differente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22714 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 22714 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME e NOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la responsabilità degli imputati per il delitto di truffa aggravata in concorso;
rilevato che con dichiarazione resa ai CC della Stazione di Pavia di Udine in data 8/4/24 il querelante COGNOME NOME, a mezzo di procuratore speciale, ha rimesso la querela sporta nei confronti degli imputati, che hanno contestualmente espresso accettazione;
ritenuto che, attesa la procedibilità a querela del reato contestato (artt. 640,61 n. 7 cod.pen.) e la ritualità dell’atto abdicativo, deve dichiararsene l’estinzione a norma dell’art. 152 cod.pen. ponendo le spese del procedimento a carico dei querelati, non avendo le parti diversamente convenuto
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2024
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La Consigliera estensore
Il Presidente