Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9622 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9622 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del PG COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per remissione di querela e condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano in parziale riforma della pronuncia di condanna emessa in data 21 aprile 2022 dal Tribunale di Monza nei confronti di NOME COGNOME, per i reati di cui di cui agli artt. 56-110-640 110-337 cod. pen., ha rideterminato la pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, confermando nel resto.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta la violazione degli artt. 640 e 649-bis cod. pen.
Dal momento che la querela per il reato di truffa era già stata rimessa, con accettazione della querelata, la nuova disciplina sulla procedibilità introdotta dalla cosiddetta riforma Cartabia avrebbe imposto, in parte qua, la declaratoria di estinzione.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile alle impugnazioni proposte sino al 15 gennaio 2024, in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito illustrati.
L’appello, presentato il 20 luglio 2022 (e dunque in data antecedente all’entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150), aveva per oggetto unicamente la responsabilità concorsuale per la resistenza a pubblico ufficiale e la lamentata asprezza del trattamento sanzionatorio per entrambi i reati in contestazione. La questione della procedibilità, sottoposta al primo Giudice, non è stata direttamente devoluta anche alla Corte territoriale; tuttavia, avuto riguardo al profilo di censura inerente il trattamento sanzionatorio anche per il delitto di cui agli artt. 56-110-640 cod. pen., non era ancora maturato il giudicato in ordine a quest’ultimo reato (Sez. 5, n. 2334 del 18/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266414. Cfr. anche Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370; Sez. 2, n. 10515 del 12/12/2014, dep. 2015, Tiberi, Rv. 262568).
All’esito dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 1, lett. o) e q), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il delitto di truffa è procedibile di ufficio solo qualor ricorrano – al contrario del caso di specie – circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva (cfr. art. 649-bis cod. pen. nel testo attualmente vigente). Alla remissione della querela da parte della persona offesa NOME COGNOME, all’udienza del 24 marzo 2022, e alla conseguente accettazione da parte dell’imputata (di cui dà ampiamente conto la sentenza di primo grado), consegue dunque – in assenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito – l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 152 cod. pen.
Occorre dunque riconoscere, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., tale causa di estinzione del reato e disporre, in parte qua, l’annullamento della sentenza di condanna.
La corrispondente riduzione della pena può essere determinata direttamente dalla Corte di Cassazione, alla luce dell’esplicita formulazione dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
Il trattamento sanzionatorio relativo al delitto di cui all’art. 640 cod. pen., difatti, è stato puntualmente indicato dal Tribunale nel corrispondente aumento di pena a titolo di continuazione per tre mesi di reclusione, al lordo della diminuente del rito. Il Collegio, pertanto, mediante una semplice operazione aritmetica e senza che sia necessaria un’ulteriore valutazione di merito, ridetermina conseguentemente in sei mesi di reclusione la pena finale (originariamente pari a otto mesi di reclusione).
Di conseguenza la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente al delitto di tentata truffa in concorso contestato sub a) e, per l’effetto, la pena deve essere rideterminata nei termini sopra illustrati.
La ricorrente, querelata, va condannata al pagamento delle spese processuali, non essendosi diversamente convenuto (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di tentata truffa di cui al capo a), perché il reato è estinto per remissione di querela.
Condanna l’imputata al pagamento delle spese processuali.
Ridetermina la pena per il residuo reato ex art. 337 CP di cui al capo b) in mesi sei di reclusione.
Così deciso il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Preside ‘e