Remissione di Querela: Come Annullare una Condanna per Truffa in Cassazione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 2831/2024) offre un chiarimento fondamentale su una causa di estinzione del reato: la remissione di querela. Anche dopo una doppia condanna per truffa, un accordo tra le parti può portare all’annullamento definitivo della sentenza, persino nell’ultimo grado di giudizio. Questo caso dimostra la potenza di questo istituto procedurale come strumento di risoluzione dei conflitti.
La Vicenda Processuale: Dalla Condanna all’Annullamento
L’imputato era stato condannato per il reato di truffa sia dal Tribunale in primo grado sia dalla Corte d’Appello. Convinto della propria innocenza o comunque desideroso di contestare la decisione, aveva proposto ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio previsto dal nostro ordinamento.
L’Intervento Risolutivo: la Remissione di Querela
La svolta nel procedimento è avvenuta proprio durante la pendenza del ricorso in Cassazione. Le parti, ovvero la persona offesa (querelante) e l’imputato (querelato), hanno raggiunto un accordo. Il querelante ha formalizzato la volontà di ritirare la propria querela, e l’imputato ha formalmente accettato tale remissione. Questo atto è stato depositato presso la cancelleria della Corte Suprema, cambiando radicalmente le sorti del processo.
Analisi della Decisione: Gli Effetti della Remissione di Querela
La Corte di Cassazione, una volta ricevuta la documentazione relativa alla remissione e alla sua accettazione, ha dovuto prendere atto della nuova situazione giuridica. La questione non era più valutare se l’imputato fosse colpevole o meno di truffa, ma verificare se sussistessero i presupposti per dichiarare l’estinzione del reato.
I Requisiti per l’Estinzione del Reato
I giudici hanno verificato due elementi fondamentali:
1. La ritualità della remissione: La dichiarazione del querelante di voler rimettere la querela era stata fatta secondo le forme previste dalla legge.
2. La ritualità dell’accettazione: Anche l’accettazione da parte dell’imputato era avvenuta in modo formalmente corretto.
La presenza di entrambi questi elementi ha integrato la cosiddetta “fattispecie estintiva” prevista dall’art. 152 del codice penale.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è stata lineare e fondata su un principio cardine del diritto penale. Quando un reato procedibile a querela di parte si estingue a causa della remissione, il giudice non può fare altro che prenderne atto e dichiararlo. L’azione penale, per questo tipo di reati, è subordinata alla volontà della persona offesa. Se questa volontà viene meno, e l’imputato accetta, lo Stato perde interesse a proseguire nella punizione del colpevole.
Di conseguenza, la Corte ha stabilito che la sentenza di condanna doveva essere “annullata senza rinvio”. Questa formula significa che la decisione è definitiva: la condanna viene cancellata e non ci sarà un nuovo processo. Il motivo non è l’innocenza dell’imputato, ma il fatto che il reato, per la legge, non è più perseguibile.
Le Conclusioni
La sentenza analizzata è di grande importanza pratica. Ci insegna che la possibilità di una risoluzione concordata di un contenzioso penale non si esaurisce con i primi gradi di giudizio. La remissione di querela è uno strumento efficace in ogni stato e grado del procedimento, fino al giudizio di Cassazione. È una chiara dimostrazione di come la volontà delle parti possa prevalere sull’azione punitiva dello Stato per determinati reati. Infine, la Corte ha precisato un aspetto importante: le spese processuali, in caso di remissione, restano a carico dell’imputato che l’ha accettata, come previsto dal codice di procedura penale.
È possibile estinguere un reato tramite remissione di querela anche dopo una condanna in appello?
Sì, la sentenza dimostra che la remissione di querela, se ritualmente proposta e accettata, può estinguere il reato e portare all’annullamento della sentenza di condanna anche se interviene durante il giudizio in Cassazione.
Cosa succede alla sentenza di condanna se il reato si estingue per remissione di querela?
La sentenza di condanna viene annullata senza rinvio, come deciso dalla Corte in questo caso, perché il presupposto stesso della condanna (la punibilità del reato) è venuto meno a causa della fattispecie estintiva.
In caso di remissione di querela, chi paga le spese processuali?
Le spese del procedimento restano a carico del querelato (l’imputato), ovvero di colui che ha accettato la remissione, come specificato nella sentenza in base all’art. 340, comma 4, del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2831 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 2831 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FROSINONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME impugna la sentenza in data 23/01/2023 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 19/04/2021 del Tribunale di Velletri, che lo aveva condannato per il reato di truffa.
Successivamente alla proposizione del ricorso è pervenuta in Cancelleria rimessione di querela ritualmente accettata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell’art. 152 cod.pen..
Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante.
La remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata.
Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva.
Da ciò consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela.
Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 ottobre 2023
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