Remissione di Querela: Quando un Accordo Estingue il Reato di Truffa
La remissione di querela rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, capace di porre fine a un procedimento giudiziario anche dopo una condanna. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, Num. 46036/2024) offre un chiaro esempio di come questo strumento possa portare all’estinzione del reato di truffa e all’annullamento della sentenza, persino nella fase più avanzata del giudizio.
I Fatti di Causa
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.), consumato nel 2018. In primo grado, il Tribunale aveva affermato la responsabilità penale dell’imputato, condannandolo anche al pagamento di una somma a titolo di provvisionale in favore della parte civile costituita.
Successivamente, la Corte di Appello, pur confermando la colpevolezza dell’imputato, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo l’importo della provvisionale. Contro questa decisione, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione.
L’Impatto Decisivo della Remissione di Querela
Il colpo di scena avviene proprio durante la pendenza del giudizio di legittimità. Il difensore della persona offesa, munito di procura speciale, depositava un atto di remissione di querela presso la Procura della Repubblica. Pochi giorni dopo, anche il difensore dell’imputato, anch’egli con procura speciale, depositava l’atto di accettazione della remissione.
Questi due atti, formalmente corretti e tempestivi, hanno cambiato radicalmente le sorti del processo. La remissione della querela, infatti, è un atto con cui la vittima del reato manifesta la volontà di non proseguire con l’azione penale. Perché sia efficace, è necessaria l’accettazione da parte del querelato. Quando ciò avviene, il reato si estingue.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, preso atto degli eventi sopravvenuti, ha dichiarato il ricorso fondato. I giudici hanno constatato che la remissione di querela e la relativa accettazione erano state presentate in modo tempestivo e conforme alla legge.
Ai sensi dell’articolo 152 del codice penale, la remissione processuale del diritto di querela estingue il reato. Poiché il reato di truffa contestato è procedibile a querela di parte, l’accordo raggiunto tra le parti ha avuto l’effetto di annullare la rilevanza penale del fatto. Di conseguenza, la Corte Suprema ha dovuto prendere atto dell’estinzione del reato e, per l’effetto, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna impugnata. Le uniche conseguenze per l’imputato sono state la condanna al pagamento delle spese processuali, come previsto dalla legge e concordato nell’atto di accettazione.
Conclusioni
Questa sentenza evidenzia l’importanza degli istituti deflattivi del processo penale. La remissione di querela permette alle parti di trovare una soluzione conciliativa che, per i reati procedibili a querela, prevale sulla pretesa punitiva dello Stato. Il caso dimostra che tale accordo può intervenire in qualsiasi stato e grado del procedimento, fino a che non sia stata pronunciata una sentenza irrevocabile. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, ciò rappresenta un’importante conferma della possibilità di risolvere controversie penali attraverso la volontà concorde delle parti, con effetti risolutivi sul processo.
Cosa succede se la vittima ritira la querela dopo una condanna per truffa?
Se la remissione di querela, accettata dall’imputato, interviene prima che la sentenza diventi definitiva (cioè anche durante il ricorso in Cassazione), il reato si estingue. Di conseguenza, la Corte di Cassazione annulla la condanna senza rinvio.
Chi paga le spese del processo in caso di estinzione del reato per remissione di querela?
Salvo diverso accordo tra le parti, le spese processuali sono a carico dell’imputato (querelato), come previsto dalla legge e come confermato dalla sentenza in esame.
È possibile estinguere un reato tramite remissione di querela anche durante il giudizio in Cassazione?
Sì, la sentenza dimostra che la remissione e la relativa accettazione sono efficaci fino a che il processo non si è concluso con una sentenza irrevocabile. Pertanto, è possibile perfezionare l’accordo anche durante la fase del giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46036 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46036 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME COGNOME nato a Borgomanero il giorno 18/9/1983 rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso la sentenza in data 6/6/2024 della Corte di Appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME COGNOME letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME
COGNOME ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 6 giugno 2024 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 13 novembre 2023 del Tribunale di Torino, riduceva l’ammontare della provvisionale della quale l’imputato era stato condannato al pagamento nei confronti della costituita parte civile NOME COGNOME e confermava nel resto l’affermazione della penale responsabilità di NOME COGNOME in relazione al reato di truffa (art. 640 cod. pen.), consumato in data 21 maggio 2018.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela ed accettazione da parte della persona offesa, come da atti allegati al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’intervenuta tempestiva remissione di querela presentata dal difensore e procuratore speciale della persona offesa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 12 luglio 2024 e l’atto di accettazione della remissione di querela presentato dal difensore dell’imputato, munito di procura speciale, ai Carabinieri di Borgomanero in data 15 luglio 2024, determinano l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 152 cod. pen. ed impongono, di conseguenza, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Le spese del procedimento come previsto per legge ed anche precisato nel verbale di accettazione della remissione di querela sono a carico dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.
Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il giorno 11 dicembre 2024.