Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30545 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30545 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a Sarnico il 08/09/1989
avverso la sentenza emessa il 19 settembre 2024 dalla Corte d’appello di Brescia
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato per remissione della querela.
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, giudicando in sede di rinvio, ha assolto il ricorrente dal reato di cui al capo B) perché il fatto non sussiste e, previa riqualificazione del reato di cui al capo A) ai sensi degli artt. 640 e 61, n. 7 cod. pen., lo ha condannato alla pena di anni due e mesi tre di reclusione e euro 900,00 di multa.
Con un unico motivo eccepisce l’estinzione del reato per sopravvenuta remissione di querela, avvenuta durante la pendenza nel termine per impugnare (21/11/2024). Si rileva che il d. Igs. n. 150 del 2022 ha previsto la procedibilità
a querela per il reato ascritto e, in quanto norma più favorevole al reo, opera retroattivamente rispetto all’entrata in vigore della riforma.
2. Il ricorso è fondato.
Va, innanzitutto, premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela,
ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del
05/07/2022, COGNOME Rv. 283584).
Nel caso in esame, considerata la sopravvenuta procedibilità a querela della fattispecie ascritta al ricorrente, alla stregua del verbale di remissione e della sua
successiva accettazione da parte del ricorrente, deve disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato ascritto è estinto per remissione
della querela.
Ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., in assenza di diversa regolamentazione nell’atto di remissione, va disposta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 9 maggio 2025
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