Remissione di Querela: Quando un Accordo Estingue il Reato
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 23057/2024) ha riaffermato un principio fondamentale del nostro ordinamento penale: la remissione di querela, se accettata, estingue il reato e conduce all’annullamento della condanna, anche se interviene nella fase finale del processo. Questo caso, relativo a un’imputazione per furto, dimostra come la volontà della persona offesa possa essere decisiva per la definizione del procedimento penale, ponendo fine alla vicenda giudiziaria in modo definitivo.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna per furto emessa dalla Corte di Appello di Brescia. L’imputato, giudicato responsabile del reato, aveva visto la sua posizione parzialmente riformata in secondo grado con l’esclusione di alcune aggravanti. Non soddisfatto, il suo difensore proponeva ricorso per Cassazione, lamentando inizialmente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e il diniego di circostanze attenuanti.
La Svolta: La Remissione di Querela in Cassazione
Il colpo di scena si è verificato durante il giudizio di legittimità. La difesa ha depositato dei motivi nuovi, allegando la documentazione che attestava un fatto cruciale: la persona offesa aveva deciso di rimettere la querela e l’imputato aveva formalmente accettato tale atto. Questo accordo tra le parti ha cambiato radicalmente le sorti del processo.
Il reato di furto per cui si procedeva, infatti, rientrava tra quelli definiti ‘procedibili a querela di parte’. Ciò significa che l’azione penale può essere iniziata e proseguita solo se la vittima ne fa esplicita richiesta attraverso, appunto, la querela.
La Decisione della Cassazione e l’Importanza della Remissione di Querela
La Suprema Corte ha preso atto della documentazione prodotta. Verificata la validità della remissione di querela e della relativa accettazione, i giudici hanno concluso che il reato si era estinto.
Di conseguenza, la sentenza di condanna impugnata non poteva più sussistere. La Corte ha quindi proceduto all’annullamento senza rinvio della decisione della Corte d’Appello, chiudendo definitivamente la questione.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state lineari e si fondano su un principio cardine della procedura penale. Quando un reato è procedibile a querela, la volontà della persona offesa è sovrana. Se questa volontà viene meno attraverso la remissione (e il querelato accetta), viene a mancare la condizione stessa di procedibilità. L’effetto giuridico è l’estinzione del reato. Tale evento, essendo sopravvenuto, travolge qualsiasi precedente pronuncia di condanna.
Un aspetto importante chiarito dalla sentenza riguarda le spese processuali. Ai sensi dell’art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, in caso di remissione, le spese sono a carico del querelato. Pertanto, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese, nonostante l’annullamento della condanna.
Conclusioni
Questa pronuncia evidenzia l’importanza degli istituti deflattivi del processo penale come la remissione della querela. Dimostra che è possibile raggiungere una risoluzione della controversia penale anche nelle fasi più avanzate del giudizio, valorizzando l’accordo tra le parti. Per l’imputato, pur ottenendo l’annullamento della condanna, è fondamentale essere consapevoli che l’estinzione del reato per questa via comporta l’onere del pagamento delle spese processuali. Si tratta di un equilibrio voluto dal legislatore per contemperare l’interesse dello Stato a non proseguire un processo non più voluto dalla vittima e la necessità di addebitare i costi del procedimento a chi vi ha dato causa.
Cosa succede se la vittima ritira la querela durante il processo in Cassazione?
Se il reato è procedibile a querela, la remissione accettata dall’imputato causa l’estinzione del reato. Di conseguenza, la Corte di Cassazione annulla la sentenza di condanna senza rinviarla a un altro giudice, chiudendo definitivamente il caso.
In caso di estinzione del reato per remissione di querela, chi paga le spese del processo?
Secondo quanto stabilito dalla sentenza e dalla legge, le spese processuali sono poste a carico del querelato, ovvero dell’imputato che ha accettato la remissione.
La remissione di querela è sempre sufficiente a estinguere un reato di furto?
La sentenza chiarisce che il reato specifico contestato era ‘pacificamente procedibile a querela di parte’. Ciò implica che l’estinzione per remissione è possibile solo per quelle fattispecie di furto (o altri reati) per cui la legge prevede la procedibilità a querela e non d’ufficio.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23057 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 23057 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMANO DI LOMBARDIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato NOME COGNOME, disapplicata la recidiva ed esclusa la contestata aggravante, responsabile del reato di furto a lui ascritto, commesso in danno di NOME COGNOME.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, adducendo censure concernenti l’art. 131-bis ed il diniego di specifiche circostanze attenuanti. Successivamente, il difensore ha depositato motivi nuovi, allegando documentazione attestante la remissione di querela da parte della persona offesa e l’accettazione della stessa da parte del prevenuto.
Si deve dare atto che la persona offesa del reato per cui si procede, NOME COGNOME, ha dichiarato di rimettere la querela nei confronti del prevenuto, e che quest’ultima ha debitamente accettato tale atto di remissione, come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente.
Ne consegue che il reato per cui si procede – pacificamente procedibile a querela di parte – è estinto per remissione di querela, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
Ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali sono da porre a carico del querelato, odierno ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15 maggio 2024
lente.
Il Co . liere estensore (7
Il Pre
l
i
l