Remissione di Querela: Quando un Accordo Estingue il Reato
La remissione di querela rappresenta uno strumento procedurale di fondamentale importanza nel diritto penale, capace di porre fine a un processo anche dopo una condanna. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ribadisce come questo atto, se accettato, porti all’estinzione del reato, annullando le precedenti decisioni di merito. Analizziamo un caso emblematico di diffamazione che si è concluso proprio grazie a questo istituto giuridico.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna per Diffamazione all’Annullamento
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di diffamazione emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Un noto personaggio pubblico era stato ritenuto responsabile di aver leso la reputazione dei titolari di un’attività di ristorazione.
L’imputato, condannato in due gradi di giudizio anche al risarcimento dei danni civili, aveva proposto ricorso per Cassazione, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte.
La Svolta Decisiva: La Remissione di Querela e l’Accettazione
Durante il giudizio di legittimità, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo. Le persone offese, ovvero i coniugi titolari del ristorante, hanno formalmente rimesso la querela con una dichiarazione resa presso la competente Stazione dei Carabinieri. A stretto giro, l’imputato, tramite il suo difensore e procuratore speciale, ha dichiarato di accettare la remissione.
Questo scambio di volontà tra le parti ha radicalmente cambiato le sorti del processo, trasformando un giudizio destinato a concludersi con una pronuncia sulla colpevolezza in una mera presa d’atto dell’estinzione del reato.
La Decisione della Cassazione sulla remissione di querela
La Corte di Cassazione, ricevuti gli atti attestanti la remissione di querela e la relativa accettazione, non ha potuto fare altro che prenderne atto. I giudici hanno quindi pronunciato una sentenza di annullamento senza rinvio della decisione impugnata.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è di natura puramente processuale. La remissione della querela, accettata dal querelato, costituisce una causa di estinzione del reato. Venendo meno la condizione di procedibilità (la volontà della persona offesa di perseguire penalmente l’autore del fatto), lo Stato non ha più interesse né potere di proseguire l’azione penale. La Corte, pertanto, non entra nel merito della colpevolezza o dell’innocenza dell’imputato, ma si limita a dichiarare che il reato, per il quale si stava procedendo, non esiste più dal punto di vista giuridico.
Un aspetto cruciale della decisione riguarda le spese processuali. In assenza di un accordo diverso tra le parti, la legge (art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen.) stabilisce che le spese del procedimento siano a carico del querelato che ha accettato la remissione. La Corte ha quindi condannato l’imputato al pagamento di tali spese.
Le Conclusioni
La sentenza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che la volontà delle parti, nei reati procedibili a querela, è sovrana e può determinare la fine del processo in qualsiasi stato e grado, anche dopo una doppia condanna di merito. In secondo luogo, chiarisce le conseguenze economiche della remissione: salvo patto contrario, chi accetta il “perdono” giudiziale deve farsi carico delle spese del procedimento che la sua condotta ha generato. Questa pronuncia è un esempio lampante di come gli strumenti di giustizia riparativa possano prevalere sulla logica puramente punitiva, favorendo la composizione dei conflitti tra privati.
Cosa succede a una condanna penale se la vittima ritira la querela?
Se la vittima ritira la querela (remissione) e l’imputato accetta, il reato si estingue. Di conseguenza, come stabilito in questa sentenza, la Corte di Cassazione annulla la condanna senza rinvio, cancellando gli effetti penali della precedente decisione.
Chi paga le spese processuali in caso di remissione di querela?
Secondo la sentenza, in assenza di un accordo diverso tra le parti, le spese del procedimento sono a carico del querelato, ovvero della persona che accetta la remissione della querela, come previsto dall’art. 340, ultimo comma, del codice di procedura penale.
È possibile ritirare una querela anche dopo una condanna in appello?
Sì. Come dimostra questo caso, la querela può essere rimessa e accettata in qualsiasi stato e grado del procedimento, anche durante il giudizio in Cassazione, portando all’estinzione del reato e al conseguente annullamento della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26471 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26471 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a Padova il 14/02/1976 avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte d’appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell’Avv. NOME COGNOME per il ricorrente, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per remissione di querela.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 9 gennaio 2025 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che aveva condannato – anche agli effetti civili – NOME COGNOME per il reato di diffamazione ai danni di NOME COGNOME (titolare del ristorante “da Teodora”) e di suo marito NOME COGNOME.
2. Avverso la predetta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con il ministero del proprio difensore di fiducia, che ha affidato le
censure a due motivi.
2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione sull’eccezione di improcedibilità parziale del reato, collegata alla dedotta circostanza che
NOME COGNOME non deve considerarsi persona offesa in quanto mai nominata dall’imputato.
2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto al mancato proscioglimento del prevenuto per insussistenza del fatto, in subordine
quanto alla mancata assoluzione per insussistenza del coefficiente soggettivo e, in ulteriore subordine, circa la mancata assoluzione dell’imputato perché la
condotta sarebbe scriminata dal diritto di critica sub specie
di satira.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto il reato di diffamazione si è estinto perché esso è procedibile a querela di parte e,
come documentato dalla difesa del ricorrente:
il 26 maggio 2025, le due persone offese hanno rimesso la querela con dichiarazione rilasciata dinanzi ai Carabinieri della Stazione di Spilimbergo;
NOME COGNOME con dichiarazione sottoscritta dal proprio difensore e procuratore speciale il 3 giugno 2025, ha accettato la remissione.
In assenza di accordo diverso, ai sensi dell’art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen., le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 20/06/2025
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