Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41099 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 41099 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GATTINARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnata sentenza è stata emessa dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Novara aveva condannato NOME per il reato di furt aggravato dall’aver commesso il fatto con destrezza e su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede.
Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.
Il ricorrente, con successiva memoria, ha dedotto che la persona offesa aveva rimesso la querela presentata nei suoi confronti e che la remissione era stata accettata.
Va rilevato che: il ricorso risulta tempestivamente proposto; in atti, vi sono s remissione della persona offesa che l’accettazione dell’imputato; il reato contestato, a segu del d.lgs. n. 150 del 2022, risulta procedibile solo a querela di parte; «la remissione di qu intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichia dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez. U 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, COGNOME, Rv. 282301); <<in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie per remissione di querela) l'ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circ all'evidenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., secondo u criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all'apprezzamento giacché l'annullamen con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato stabilito dagli ar comma primo, e 620, comma primo, lett. a) cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 4233 del 11/11/2008, COGNOME, Rv. 242959).
Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato.
In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico d querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato.
Così deciso, il 27 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente