Remissione di Querela in Cassazione: Come Annulla la Condanna
La remissione di querela rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento che consente l’estinzione di determinati reati. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 43016/2023, offre un’importante conferma sulla sua efficacia anche quando il processo è giunto alla sua fase finale, ovvero il giudizio di legittimità. Vediamo come questo atto di pacificazione tra le parti possa annullare una condanna già confermata in appello.
I Fatti del Caso: dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per il reato di minaccia, previsto dall’articolo 612 del codice penale, emessa in primo grado dal Giudice di Pace e successivamente confermata dal Tribunale in funzione di giudice d’appello. Contro quest’ultima decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte.
L’Efficacia della Remissione di Querela in Cassazione
L’elemento decisivo che ha cambiato le sorti del processo è intervenuto proprio durante la pendenza del giudizio di cassazione. La difesa dell’imputato ha depositato il verbale di remissione di querela redatto dalla parte civile, ovvero dalla persona offesa dal reato. Contestualmente, è stata depositata anche l’accettazione di tale remissione da parte dell’imputato.
Questo accordo tra le parti ha un effetto dirompente sul processo. La Corte di Cassazione ha infatti affermato un principio consolidato: la remissione della querela, intervenuta nel corso del giudizio di legittimità, determina l’estinzione del reato. Questo effetto si produce anche se il ricorso presentato dall’imputato dovesse presentare dei vizi tali da renderlo inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte, nel motivare la sua decisione, ha richiamato un proprio precedente (Sez. 4, n. 45594/2021) per sottolineare come la causa estintiva del reato prevalga su ogni altra questione processuale. La volontà della vittima di non proseguire con l’azione penale, accettata dall’imputato, è considerata prioritaria.
L’estinzione del reato, inoltre, non si limita a cancellare la condanna penale, ma travolge anche le “statuizioni civili” collegate, ovvero le eventuali decisioni relative al risarcimento del danno in favore della parte civile. Di conseguenza, l’unica decisione possibile per la Corte è stata quella di annullare la sentenza impugnata senza disporre un nuovo processo (annullamento senza rinvio), proprio perché il reato non esiste più.
Le Conclusioni e le Spese Processuali
In conclusione, la sentenza analizzata ribadisce la forza della remissione di querela come strumento per definire un procedimento penale in qualsiasi sua fase e grado, compreso il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. L’accordo tra le parti porta all’annullamento della sentenza di condanna e alla chiusura definitiva del caso.
Un aspetto pratico di notevole interesse riguarda la decisione sulle spese processuali. In questo specifico caso, la Corte ha stabilito che le spese del procedimento fossero a carico del “querelato”, ovvero dell’imputato. Questa decisione sottolinea che, sebbene il reato sia estinto, le conseguenze economiche del processo possono essere regolate dalla Corte in base alle circostanze del caso.
Una remissione di querela può avvenire anche se il processo è arrivato in Corte di Cassazione?
Sì, la sentenza conferma che la remissione di querela è efficace anche se interviene durante il giudizio di cassazione, producendo l’estinzione del reato.
Cosa succede alla condanna se interviene la remissione della querela in Cassazione?
La sentenza di condanna viene annullata senza rinvio. Ciò significa che la decisione precedente viene cancellata e il processo si conclude definitivamente, poiché il reato è considerato estinto.
In caso di remissione di querela in Cassazione, chi paga le spese del procedimento?
Nella decisione esaminata, la Corte di Cassazione ha posto le spese del procedimento a carico del querelato (l’imputato).
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43016 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 43016 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sui ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 del TRIBUNALE di SIENA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Siena che confermato la condanna del giudice di pace per il reato di cui all’art. 612 pen.
Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela.
Invero il difensore dell’imputato ha versato in atti il verbale di remiss querela della parte civile raccolta il 2 febbraio 2023 dalla Stazione Carabini Piancastagnaio, nonché relativa accettazione contestuale da parte dell’imputato
La remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazi determina l’estinzione dei reato anche in presenza di eventuali cause inammissibilità del ricorso e determina il travolgimento delle statuizioni collegate (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301) con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato estinto per remissione di querela.
Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso il 4 ottobre 2023
GLYPH