Remissione di Querela in Cassazione: Quando il Reato si Estingue
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 24681 del 2024, offre un importante chiarimento sul potere risolutivo della remissione di querela, anche quando interviene nella fase più avanzata del processo, ovvero durante il giudizio di legittimità. Questo istituto procedurale si rivela decisivo, portando all’estinzione del reato e all’annullamento della condanna, a patto che siano rispettate determinate condizioni.
I Fatti del Caso: Dall’Accusa di Furto all’Annullamento della Condanna
Il caso trae origine da una condanna per due episodi di furto aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Genova. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, presentava ricorso per cassazione. Proprio in questa fase, si verificava un evento determinante: la persona offesa decideva di ritirare la querela e l’imputato accettava formalmente tale remissione. Entrambi gli atti venivano formalizzati presso un commissariato di Polizia e trasmessi alla Suprema Corte.
L’impatto decisivo della remissione di querela
La Corte di Cassazione, ricevuti gli atti, ha dovuto valutare l’impatto di questa remissione sul procedimento in corso. La questione centrale era stabilire se un accordo tra le parti potesse effettivamente ‘cancellare’ il reato e la relativa condanna in una fase così avanzata del giudizio.
La remissione di querela è un atto con cui la vittima di un reato (per il quale non si procede d’ufficio) dichiara di non avere più interesse alla punizione del colpevole. Affinché sia efficace, è necessario che il querelato la accetti. Questo istituto favorisce la pacificazione sociale e la risoluzione dei conflitti al di fuori delle aule di tribunale.
La Decisione della Corte: Prevalenza dell’Estinzione del Reato
La Suprema Corte ha accolto l’istanza, annullando la sentenza di condanna senza rinvio. La motivazione si fonda su un principio consolidato, richiamando una precedente pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza Chiasserini, n. 24246/2004). Secondo tale orientamento, la causa di estinzione del reato per remissione di querela prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso.
le motivazioni
La Corte ha spiegato che, sebbene il suo ruolo sia quello di giudice di legittimità (cioè di controllo sulla corretta applicazione del diritto), non può ignorare una causa di estinzione del reato che si manifesta durante il giudizio. L’unica condizione richiesta è che il ricorso per cassazione sia stato proposto tempestivamente. Nel caso di specie, essendo il ricorso stato presentato nei termini di legge, la remissione, ritualmente accettata, ha prodotto il suo effetto estintivo. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l’estinzione dei reati ai sensi dell’art. 152 del codice di procedura penale, annullando la sentenza impugnata. È stato inoltre stabilito che le spese del procedimento rimanessero a carico dell’imputato, come previsto dall’art. 340, comma 4, del codice di procedura penale.
le conclusioni
Questa sentenza ribadisce la centralità della volontà della persona offesa nei reati procedibili a querela. Dimostra che la possibilità di una conciliazione tra le parti è aperta fino all’ultimo grado di giudizio e che il sistema giuridico la favorisce, facendola prevalere persino su questioni tecniche relative all’ammissibilità del ricorso. Per l’imputato, ciò rappresenta un’opportunità cruciale per evitare una condanna definitiva. Per la vittima, è la conferma del suo potere di decidere le sorti del procedimento penale da lei stessa avviato. La pronuncia, quindi, non solo risolve un caso specifico ma rafforza un principio fondamentale di deflazione del contenzioso penale.
Cosa succede se la remissione di querela viene formalizzata mentre il processo è pendente in Corte di Cassazione?
Se la remissione di querela, ritualmente accettata, interviene durante il giudizio in Cassazione, la Corte deve dichiarare l’estinzione del reato e annullare la sentenza di condanna, a condizione che il ricorso iniziale sia stato proposto tempestivamente.
In caso di estinzione del reato per remissione di querela, chi paga le spese del procedimento?
Secondo la sentenza, in applicazione dell’art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, le spese del procedimento sono a carico del querelato, ovvero dell’imputato che ha accettato la remissione.
La causa di estinzione del reato per remissione di querela prevale su eventuali vizi del ricorso?
Sì, la Corte ha confermato il principio secondo cui la causa di estinzione del reato prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso. L’unica condizione fondamentale è che il ricorso sia stato presentato entro i termini previsti dalla legge.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24681 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 24681 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato la condanna del predetto imputato per due episodi di furto aggravato ex art. 625 n. 2 e 7, terza ipotesi, cod. pen (così riqualificata, sin dal primo grado, l’originaria imputazione ex art. 624 bis cod. pen.).
Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela.
2.1. In data 26 marzo 2024 è pervenuto il verbale di remissione di querela da parte della persona offesa (redatto il 6 marzo 2024 dal Commissariato di Genova – Sampierdarena – Cornigliano) e verbale di accettazione (redatto in pari data dal medesimo commissariato).
2.3. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).
Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell’art. 152 cod. proc. pen..
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela.
Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 05/06/2024