Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1193 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 1193 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PADOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2022 del TRIBUNALE di PADOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da NOME COGNOME, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui il giudice di pace di Padova ha condannato la ricorrente per il reato di lesioni ai danni di NOME COGNOME.
Considerato che è stato depositato verbale di remissione di querela da parte della persona offesa del reato, con contestuale accettazione della remissione, redatto in data 25.10.2022 dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Padova. Rilevato, altresì, che il reato di lesioni semplici (art. 582, comma 1, cod. pen.: lesi giudicate guaribili in tre giorni) configura un’ipotesi delittuosa perseguibile a querel parte e che, pertanto, il reato deve ritenersi estinto per remissione di querela, co conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e revoca delle statuizioni civili (risarcimento del danno e rifusione delle spese processuali alla par
civile).
Rilevato, pertanto, che il reato deve essere dichiarato estinto per remissione di querela e che la declaratoria di estinzione del reato travolge le statuizioni civili, mentre le sp del procedimento rimangono, comunque, a carico del querelato (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).
Infatti, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazion determina l’estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (cfr., tra le tante, Se 45594 del 11/11/2021, COGNOME, Rv. 282301; Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, COGNOME, Rv. 227681).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché li reato è estinto per remissione di querela.
Elimina le statuizioni civili. Pone le spese processuali a carico del querelato.
Così deciso il 8 novembre 2022.