Remissione di querela: come estingue il reato di insolvenza fraudolenta
La remissione di querela rappresenta un istituto fondamentale nel diritto processuale penale, capace di risolvere una vicenda giudiziaria prima che si arrivi a una sentenza di merito definitiva. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione chiarisce gli effetti di tale atto sul reato di insolvenza fraudolenta, delineando anche il regime delle spese processuali. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I fatti del processo
La vicenda trae origine da un procedimento per il reato di insolvenza fraudolenta, previsto dall’articolo 641 del codice penale. Due soggetti venivano condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello per tale delitto. Contro questa decisione, gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, lamentando diversi vizi della sentenza, tra cui l’erronea applicazione della legge penale e la mancata concessione di alcuni benefici di legge.
La svolta: l’impatto della remissione di querela
Durante il giudizio di legittimità, la difesa degli imputati depositava una memoria difensiva che cambiava radicalmente le sorti del processo. I legali documentavano l’avvenuta remissione di querela da parte della persona offesa. Questo atto era stato reso possibile dal raggiungimento di un accordo che prevedeva l’integrale risarcimento del danno subito dalla vittima. L’accettazione della remissione da parte degli imputati, formalizzata tramite il loro difensore munito di procura speciale, completava l’iter.
Le motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione prodotta, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l’estinzione del reato. Le motivazioni della Corte si fondano su principi chiari del diritto penale.
Procedibilità e estinzione del reato
Il reato di insolvenza fraudolenta è procedibile solo a querela della persona offesa. Ciò significa che, senza un’esplicita richiesta di punizione da parte della vittima, lo Stato non può avviare l’azione penale. Di conseguenza, il ritiro di tale richiesta, attraverso la remissione di querela, fa venir meno la condizione stessa di procedibilità e determina l’estinzione del reato. Essendo il reato estinto, non è più possibile procedere a un giudizio di merito sulla colpevolezza o innocenza degli imputati.
L’impossibilità di un proscioglimento nel merito
La difesa avrebbe potuto sperare in un proscioglimento più favorevole, come quello previsto dall’articolo 129, comma 2, del codice di procedura penale, che impone al giudice di assolvere l’imputato quando risulta evidente la sua innocenza. Tuttavia, la Cassazione ha precisato che, nel caso di specie, non emergevano elementi di “evidenza di innocenza” dalla sentenza impugnata. Pertanto, la formula più corretta era quella dell’estinzione del reato.
La questione delle spese processuali
Un punto cruciale della decisione riguarda la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali. La Corte ha applicato l’articolo 340, comma 4, del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, in caso di remissione di querela, le spese sono a carico del querelato (l’imputato), salvo che le parti non abbiano raggiunto un accordo diverso. In assenza di una pattuizione specifica che ponesse le spese a carico della persona offesa o le dividesse, la regola generale trova piena applicazione.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce l’importanza della remissione di querela come strumento deflattivo del contenzioso penale per i reati procedibili a querela. Dimostra come un accordo risarcitorio tra le parti possa portare all’estinzione del reato, chiudendo il processo. Tuttavia, evidenzia anche un aspetto pratico di notevole importanza: in sede di accordo, è fondamentale pattuire esplicitamente anche la ripartizione delle spese processuali. In caso contrario, queste rimarranno a carico dell’imputato, anche se il reato viene dichiarato estinto e la condanna annullata.
Cosa succede se la vittima di insolvenza fraudolenta ritira la querela dopo la condanna?
Se la remissione di querela e la relativa accettazione avvengono in modo rituale, il reato si estingue. La Corte di Cassazione, in tal caso, annulla la sentenza di condanna senza rinvio, dichiarando l’estinzione del reato.
Perché gli imputati sono stati condannati a pagare le spese processuali nonostante l’annullamento della condanna?
Perché, secondo l’art. 340, comma 4, c.p.p., in caso di estinzione del reato per remissione della querela, le spese del procedimento sono a carico del querelato (l’imputato), a meno che non sia stato pattuito diversamente tra le parti. Nel caso specifico, non vi era prova di un diverso accordo.
È possibile ottenere un’assoluzione per innocenza anche se il reato è estinto per remissione di querela?
Sì, ma solo se l’innocenza dell’imputato risulta evidente dagli atti del processo (art. 129, comma 2, c.p.p.). In questo caso, la Corte ha ritenuto che non vi fosse tale “evidenza di innocenza” e ha quindi dovuto applicare la formula dell’estinzione del reato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2154 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 7 Num. 2154 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME con i quali si deducono i seguenti motivi:
1)Verronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 641 cod. pen.;
2)Verronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.,
la violazione di legge in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione della pena nei confronti di NOME COGNOME;
rilevato che con memoria deposita in data 29/10/ 2025 la difesa dei ricorrenti ha depositato memoria difensiva documentando la rituale intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa dal reato di insolvenza fraudolenza in ragione dell’integrale risarcimento, con relativa accettazione da parte degli imputati tramite difensore munito all’uopo di procura speciale;
ritenuto che il delitto di cui all’art. 641 cod. pen. è procedibile solo su richiesta punitiva della persona offesa, sicchè va dichiarato estinto; non ricorrono le condizioni per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., mancando “evidenza di innocenza”, come emerge dalla sentenza impugnata;
ritenuto che, in difetto di diversa pattuizione, le spese, ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., vanno poste a carico dei querelati;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.