Remissione di Querela: la Cassazione Annulla la Condanna
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 32459/2024) offre un chiaro esempio degli effetti risolutivi della remissione di querela nel processo penale. Anche quando un procedimento è giunto al suo ultimo grado di giudizio, questo istituto può determinare l’estinzione del reato e l’annullamento della sentenza di condanna, chiudendo definitivamente la vicenda giudiziaria. Analizziamo i dettagli di questo caso e le sue importanti implicazioni.
Il Caso in Esame: dal Ricorso all’Estinzione del Reato
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto dagli articoli 56 e 393 del codice penale. Dopo la conferma della condanna in Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione.
Tuttavia, durante lo svolgimento del giudizio di legittimità, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: sono stati depositati i verbali di remissione di querela da parte della persona offesa e la relativa accettazione da parte dell’imputato. Questo atto bilaterale ha cambiato radicalmente le sorti del processo.
L’Impatto della Remissione di Querela sul Processo
La remissione di querela è un atto con cui la vittima di un reato procedibile, appunto, a querela di parte, manifesta la volontà di non proseguire con l’azione penale. Affinché sia efficace, è necessaria l’accettazione, espressa o tacita, del querelato.
L’effetto principale di questo istituto è l’estinzione del reato. Ciò significa che, indipendentemente dal fatto che l’imputato fosse colpevole o innocente, lo Stato perde interesse a perseguire penalmente quel fatto. Di conseguenza, il processo non può che concludersi con una pronuncia che ne prende atto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, ricevuti gli atti di remissione e accettazione, ha agito di conseguenza. Ha rilevato che la concorde volontà delle parti di porre fine alla controversia penale imponeva una decisione di annullamento della sentenza impugnata.
I giudici hanno stabilito che il reato contestato doveva considerarsi estinto. Pertanto, la condanna emessa nei precedenti gradi di giudizio non poteva più sussistere. La Corte ha quindi pronunciato l’annullamento senza rinvio della sentenza d’appello, una formula che indica la chiusura definitiva del caso, senza la necessità di un nuovo processo.
Un aspetto interessante della decisione riguarda le spese processuali. La Corte, ai sensi dell’art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, ha disposto che le spese fossero a carico del querelato (l’imputato). Sebbene la norma preveda generalmente che le spese siano a carico del querelante (chi ritira la querela), ammette la possibilità di un diverso accordo tra le parti, che in questo caso ha portato all’addebito sul querelato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa sentenza ribadisce la centralità della volontà delle parti nei reati procedibili a querela. La remissione di querela si conferma uno strumento efficace per la deflazione del contenzioso penale, capace di intervenire e risolvere la questione in qualsiasi stato e grado del procedimento, persino di fronte alla Corte di Cassazione. La decisione sottolinea inoltre come la gestione delle spese processuali possa essere oggetto di accordo tra le parti, con l’imputato che può accettare di farsene carico per favorire la positiva conclusione della vicenda.
Cosa accade se la querela viene ritirata quando il processo è già in Cassazione?
La Corte di Cassazione annulla la sentenza di condanna senza rinvio, dichiarando l’estinzione del reato, poiché la remissione della querela può intervenire in ogni stato e grado del procedimento.
Chi deve pagare le spese del processo in caso di remissione della querela?
Generalmente le spese sono a carico di chi ritira la querela (querelante), ma le parti possono accordarsi diversamente. In questo specifico caso, la Corte ha condannato l’imputato (querelato) al pagamento delle spese processuali, recependo evidentemente un accordo in tal senso.
Per quale reato si procedeva nel caso deciso dalla sentenza?
L’imputato era stato condannato per il reato di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto dagli articoli 56 e 393 del codice penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32459 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 32459 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 56 e 393 cod. pen.;
considerato che sono pervenuti verbali di remissione della querela e di relativa accettazione;
rilevato, quindi, che la sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela e, ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali vanno poste a carico del querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31/5/2024