Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50409 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 50409 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARIATI DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari che ne ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna in ordine al reato di cui all’art. 582 cod. pen..
Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela.
Invero il difensore dell’imputato ha allegato al ricorso il verbale di remissione di querela e il verbale di accettazione, redatti il 12 maggio 2023 dai Carabinieri della stazione di Mirto-Crosia.
Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell’art. 152 cod. proc. pen.
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.
Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso il 06/12/2023