Remissione di Querela: Quando Annulla la Condanna per Truffa
La remissione di querela rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale, capace di estinguere un reato e porre fine a un procedimento giudiziario. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 36282/2024) offre un chiaro esempio di come questo meccanismo operi concretamente, anche nelle fasi più avanzate del giudizio, portando all’annullamento di una condanna per truffa. Questo caso evidenzia l’importanza degli accordi tra le parti e le loro dirette conseguenze sul piano processuale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di truffa, ex art. 640 c.p., emessa dal Tribunale di Vercelli. La sentenza veniva confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Torino. L’imputata, non rassegnandosi alla decisione, proponeva ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione alla sua responsabilità penale per il reato contestato.
La Svolta Decisiva: La Remissione di Querela in Cassazione
Tuttavia, durante il giudizio dinanzi alla Suprema Corte, si è verificato un evento decisivo. La difesa della ricorrente ha depositato la documentazione che attestava un accordo raggiunto con le persone offese. Nello specifico, le parti lese avevano formalmente rimesso la querela originariamente sporta e l’imputata aveva, a sua volta, formalmente accettato tale remissione. Questo atto, intervenuto dopo le condanne di primo e secondo grado, ha cambiato radicalmente le sorti del processo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha preso atto della documentazione prodotta e ha fondato la propria decisione sulle seguenti considerazioni giuridiche.
L’Effetto Estintivo della Remissione Accettata
Il reato di truffa, per cui l’imputata era stata condannata, è un reato procedibile a querela di parte. Ciò significa che l’azione penale può essere iniziata e proseguita solo se vi è la volontà punitiva della persona offesa. La remissione di querela, quando accettata dal querelato, costituisce una causa di estinzione del reato. La Corte ha quindi constatato che, essendo intervenuta la remissione e la relativa accettazione, il reato doveva essere dichiarato estinto.
L’Assenza di Cause di Proscioglimento nel Merito
Prima di dichiarare l’estinzione del reato, i giudici hanno verificato, come impone l’art. 129, comma 2, del codice di procedura penale, l’eventuale presenza di cause di proscioglimento più favorevoli all’imputata (ad esempio, se il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso). Non avendo riscontrato elementi evidenti per un proscioglimento nel merito, la Corte ha proceduto con la declaratoria di estinzione del reato.
La Condanna alle Spese Processuali
Un aspetto importante della decisione riguarda le spese processuali. L’art. 340 del codice di procedura penale stabilisce che, in caso di remissione, le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo diverso accordo tra le parti. Di conseguenza, pur annullando la condanna, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali maturate.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La sentenza in esame ribadisce un principio cruciale: la volontà delle parti può determinare l’esito di un processo penale per i reati procedibili a querela, anche in fase di legittimità. La remissione di querela si conferma uno strumento efficace per la risoluzione dei conflitti, in grado di estinguere il reato e annullare una condanna già pronunciata nei gradi di merito. Tuttavia, è fondamentale ricordare che l’estinzione del reato non cancella l’obbligo, per chi accetta la remissione, di farsi carico delle spese processuali, a meno che non sia stato esplicitamente pattuito il contrario tra le parti.
Cosa succede al processo per truffa se la persona offesa rimette la querela e l’imputato accetta?
Il reato di truffa si estingue. Di conseguenza, la Corte annulla la sentenza di condanna e dichiara estinto il reato, chiudendo il procedimento.
È possibile rimettere la querela anche dopo una condanna in primo e secondo grado?
Sì, la sentenza dimostra che la remissione della querela, e la relativa accettazione, possono intervenire validamente anche durante il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, producendo l’effetto di estinguere il reato.
Chi paga le spese del processo in caso di remissione della querela?
In base alla decisione, le spese processuali sono a carico dell’imputato (querelato) che ha accettato la remissione, come previsto dalla legge, a meno che non ci sia un diverso accordo tra le parti.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36282 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 36282 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARPI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Torino, in data 14 novembre 2023, ha confermato la sentenza emessa in data 11 ottobre 2021, con la quale il Tribunale di Vercelli l’ha condannata per il reato di cui all’art. 640 cod. pen.
La ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 640 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa
CONSIDERATO IN DIRITTO
La documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente ha permesso di accertare che, in data 30 agosto 2024, le persone offese NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno rimesso la querela sporta nei confronti della COGNOME e che l’imputata ha accettato detta remissione di querela.
Di conseguenza il reato di truffa, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione della querelata. Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela. A tale pronuncia consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 340 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputata al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 10 settembre 2024.