Remissione di Querela: Come Annulla una Condanna per Truffa in Cassazione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 22130/2024) offre un chiaro esempio di come istituti procedurali, come la remissione di querela, possano avere un impatto risolutivo sull’esito di un processo penale, anche quando questo è giunto al suo ultimo grado di giudizio. In questo caso, una condanna per truffa è stata completamente annullata non per l’accoglimento dei motivi di ricorso, ma per un accordo raggiunto tra le parti.
I Fatti del Processo
Due fratelli erano stati condannati sia in primo grado dal Tribunale di Padova che in secondo grado dalla Corte d’Appello di Venezia per il reato di truffa, previsto dall’art. 640 del codice penale. Ritenendo ingiusta la condanna, avevano proposto ricorso per cassazione attraverso il loro difensore, lamentando principalmente vizi di motivazione riguardo alla loro responsabilità penale e alla mancata esclusione di una circostanza aggravante (la recidiva). Uno dei due, inoltre, contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente.
L’Impatto Decisivo della Remissione di Querela
Mentre il processo era pendente dinanzi alla Suprema Corte, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo. La persona offesa dal reato, ovvero la vittima della presunta truffa, ha formalmente ritirato la querela che aveva sporto. Successivamente, i due imputati hanno accettato tale remissione. Questo scambio di volontà tra le parti ha cambiato radicalmente le carte in tavola. Il reato di truffa, infatti, è procedibile a querela di parte. Ciò significa che, senza la volontà della vittima di perseguire penalmente i responsabili, lo Stato non può procedere d’ufficio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, una volta presa visione della remissione di querela e della relativa accettazione, non è entrata nel merito dei motivi del ricorso. Il suo compito, in questa situazione, è stato quello di verificare l’effetto di questo nuovo evento sul processo.
La legge prevede che la remissione della querela, se interviene prima della condanna definitiva, estingue il reato. Di conseguenza, il presupposto stesso dell’azione penale è venuto meno.
I giudici hanno quindi verificato se sussistessero le condizioni per un proscioglimento pieno nel merito (ai sensi dell’art. 129, comma 2, del codice di procedura penale), ad esempio se dagli atti emergesse con evidenza che gli imputati non avevano commesso il fatto. Non riscontrando tali elementi, la Corte ha dovuto prendere atto dell’estinzione del reato. La pronuncia è stata quindi di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Questo significa che la condanna è stata cancellata in via definitiva. Come conseguenza di questa particolare procedura, la Corte ha condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali, come previsto dalla normativa in caso di estinzione del reato per remissione.
Conclusioni
Questa sentenza dimostra l’importanza strategica della remissione di querela nei reati per i quali è prevista. Anche a fronte di una doppia condanna nei gradi di merito, un accordo tra l’imputato e la persona offesa può portare all’estinzione del reato e all’annullamento della pena. È una soluzione che permette di definire la controversia al di fuori di un accertamento di colpevolezza, evidenziando come, per certe tipologie di illeciti, la volontà della vittima rimanga centrale fino alla conclusione definitiva del procedimento giudiziario.
Cosa succede a una condanna per truffa se la vittima ritira la querela?
Se la remissione di querela avviene prima che la sentenza diventi definitiva e viene accettata dall’imputato, il reato si estingue. Di conseguenza, la Corte annulla la sentenza di condanna, come avvenuto nel caso specifico.
Perché gli imputati hanno dovuto pagare le spese processuali se la condanna è stata annullata?
Secondo l’articolo 340 del codice di procedura penale, in caso di estinzione del reato per remissione di querela, le spese del procedimento sono a carico del querelato (l’imputato), salvo che le parti non abbiano pattuito diversamente.
La Corte di Cassazione ha stabilito se gli imputati fossero colpevoli o innocenti?
No. La Corte non ha esaminato i motivi del ricorso né ha valutato la colpevolezza degli imputati. Si è limitata a prendere atto della causa di estinzione del reato (la remissione della querela) e, non ravvisando elementi per un’assoluzione palese, ha annullato la sentenza per tale motivo procedurale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22130 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 22130 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PIOVE DI SACCO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PIOVE DI SACCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME e NOME, a mezzo del loro difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Venezia, in data 16 giugno 2023, ha confermato la sentenza emessa in datal4 ottobre 2022, con la quale il Tribunale di Padova li ha condannati per il reato di cui all’art. 640 cod. pen.
Con i primi due motivi di impugnazione – comuni ad entrambi i ricorsi – i ricorrenti hanno lamentato vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità, omessa motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva.
COGNOME NOME, con il terzo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In data 8 aprile 2024, la persona offesa NOME COGNOME ha rimesso la querela sporta nei confronti dei ricorrenti, remissione accettata dagli imputati in data 17 aprile 2024.
Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato di cui all’art. 640 cod. pen. estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione dei querelati. A tale pronuncia consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 340 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024
Il Pr ‘dente