Remissione di Querela: Come Annullare una Condanna per Truffa
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro ordinamento: la remissione di querela, se accettata, può estinguere un reato e annullare la relativa sentenza di condanna, anche quando il processo è giunto al suo ultimo grado di giudizio. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere come la volontà della persona offesa possa influenzare in modo decisivo l’esito di un procedimento penale per reati come la truffa.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una condanna per il reato di truffa emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, ritenuto colpevole, decideva di non arrendersi e presentava ricorso per cassazione, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte.
Tuttavia, un evento procedurale successivo al deposito della sentenza d’appello cambiava radicalmente le carte in tavola. La persona offesa dal reato decideva di rimettere la querela, e l’imputato accettava formalmente tale remissione.
L’Impatto Decisivo della Remissione di Querela
L’elemento centrale della vicenda è proprio la sopravvenuta remissione di querela. Questo istituto giuridico consente alla vittima di un reato procedibile a querela di parte (come la truffa, in molte sue forme) di ritirare la propria ‘richiesta di punizione’. Affinché produca i suoi effetti estintivi, la remissione deve essere accettata dalla persona querelata.
Nel caso di specie, sia la remissione che l’accettazione sono intervenute validamente. Di conseguenza, l’avvocato dell’imputato ha basato il ricorso in Cassazione sulla sopravvenuta improcedibilità dell’azione penale. Persino il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, analizzati gli atti, ha concordato con tale impostazione, chiedendo egli stesso l’annullamento della sentenza di condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, preso atto dell’effettiva remissione della querela e della correlata accettazione, non ha potuto fare altro che accogliere il ricorso. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, una formula che sancisce la fine definitiva del processo.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è diretta e si fonda su un principio cardine della procedura penale. La remissione di querela, quando validamente effettuata e accettata, costituisce una causa di estinzione del reato. Questo evento ‘estingue’ la pretesa punitiva dello Stato, rendendo di fatto superata e priva di fondamento qualsiasi precedente pronuncia di condanna. La Corte non entra nel merito della colpevolezza, ma si limita a constatare che è venuta meno una condizione essenziale per la prosecuzione del giudizio. Di conseguenza, l’unica decisione possibile è l’annullamento della sentenza. È importante sottolineare che, in applicazione dell’art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, la Corte ha condannato l’imputato (ex querelato) al pagamento delle spese del procedimento.
Conclusioni
Questa pronuncia dimostra che la risoluzione di una controversia tra le parti può avere un effetto risolutivo anche in sede penale, persino in una fase avanzata come il giudizio di cassazione. Per i reati procedibili a querela, la volontà della persona offesa rimane sovrana fino alla fine. La remissione della querela si conferma uno strumento efficace per estinguere il reato, chiudere il procedimento e annullare gli effetti di una condanna non ancora definitiva, fermo restando l’onere delle spese processuali a carico del querelato, salvo diverso accordo tra le parti.
È possibile estinguere un reato tramite remissione di querela anche dopo una sentenza di condanna?
Sì, la sentenza conferma che la remissione di querela, se accettata, può estinguere il reato e determinare l’annullamento della sentenza di condanna anche se interviene successivamente ad essa, persino durante il giudizio in Corte di Cassazione.
Cosa succede a una sentenza di condanna se interviene una remissione di querela accettata dall’imputato?
La sentenza di condanna viene annullata senza rinvio. Ciò significa che la decisione viene cancellata e il processo si conclude definitivamente, poiché il reato si considera estinto per effetto della remissione.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del reato per remissione di querela?
Salvo che le parti non abbiano pattuito diversamente, le spese del procedimento sono a carico del querelato (l’imputato), come previsto dall’articolo 340, comma 4, del codice di procedura penale e confermato dalla decisione della Corte.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13543 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13543 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASALE MONFERRATO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza; procedimento trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia del primo giudice che aveva condannato l’imputato per il reato di truffa.
A mezzo del ricorso per cassazione l’imputato ha dedotto la sopravvenuta improcedibilità del reato per l’intervenuta remissione di querela e correlata accettazione successivamente a deposito della sentenza gravata.
Con memoria inviata per mail il Sostituto Procuratore Generale (AVV_NOTAIO NOME COGNOME) ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza essendo il reato estinto per l’interven remissione della querela.
Ciò premesso, non resta che dar atto che è effettivamente pervenuta remissione della querela da parte della persona offesa, corredata dall’accettazione del ricorrente. Ne consegu l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato e la condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell’art. 340, comma 4, c. p. p..
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per rem querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 11 gennaio 2024
Il Co siglier relatore
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Il Preldente