Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23784 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 23784 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SCIACCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.
Rilevato che la ricorrente ha dedotto l’estinzione del reato di furto per intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa, come emergente dal verbale di udienza del 24/5/21; vista la memoria difensiva in cui si insiste nell’accoglimento del motivo di ricorso;
rilevato che il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all’art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)»; rilevato che è evidente l’incidenza della riforma sulla presente regiudicanda.
Ritenuto che, ai fini dell’efficacia della remissione di querela non è indispensabile l’accettazione, essendo sufficiente che, da parte del querelato, non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 7072 del 12/01/2011, Rv. 249412)
Rilevato che non sono evincibili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a fare emergere la prova evidente dell’innocenza dell’imputata, né, in generale, l’incontrovertibile insussistenza del fatto, per cui si deve far luogo all’annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; rilevato che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico della querelata, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputata al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Preqidte