Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40128 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 40128 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CUPPONE NOME NOME NOME AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13 ottobre 2022, ha confermato la se di condanna pronunciata dal Tribunale di Cuneo, in data 18 novembre 2020, nei confron COGNOME NOME, in relazione a due reati di truffa.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si chiede l’annullamento senza rinvi sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela, è fondato, in quanto le offese COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno rimesso le querele in data 13 ottobr con rituale accettazione da parte dell’imputato;
considerato che, come questa Corte ha autorevolmente chiarito, la remissione di que intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l’e del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, COGNOME, Rv. 2 Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 – dep. 2021, COGNOME Luca, Rv. 281326);
rilevato che, pertanto, deve emettersi declaratoria di estinzione del reato contes remissione di querela, con condanna del querelato alle spese ex art. 343 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente