Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7153 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 7 Num. 7153 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BERGAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e lette inoltre la remissione di querela ritualmente depositata nell’interesse della persona offesa e la dichiarazione di accettazione proveniente dall’imputato;
letta la richiesta ex art. 531 cod. proc. pen., pervenuta in data 12 dicembre 2025, con la quale si chiede emettersi declaratoria di estinzione del reato di cui all’art. 640 cod. pen. per intervenuta remissione di querela, avendo la persona , . nn offesa COGNOME NOME rimesso la querela in data 5 dicembre 2025 ed esserci° intervenuta rituale accettazione da parte dell’imputato;
ritenuto che, come questa Corte ha autorevolmente chiarito, la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l’estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia st tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, COGNOME, Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 – dep. 2021, Durante NOME, Rv. 281326);
rilevato che, pertanto, deve emettersi declaratoria di estinzione del reato contestato per remissione di querela, con condanna del querelato al pagamento delle spese processuali ex art. 340 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in data 13 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
La Presidente