Remissione di querela: l’estinzione del reato in Cassazione
La remissione di querela costituisce un pilastro fondamentale del nostro ordinamento penale, permettendo la risoluzione di conflitti privati senza la necessità di giungere a una condanna definitiva. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato un caso emblematico riguardante reati di danneggiamento e minaccia, confermando come la volontà delle parti possa prevalere sull’iter processuale già avviato.
Il caso: danneggiamento e minaccia tra privati
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per i reati di danneggiamento e minaccia. Gli imputati avevano proposto ricorso per Cassazione cercando di ribaltare l’esito del giudizio di merito. Tuttavia, prima che la Corte potesse entrare nel vivo dell’analisi dei motivi di ricorso, è intervenuto un fatto giuridico decisivo: la pace tra le parti. La persona offesa, agendo tramite un procuratore speciale, ha infatti formalizzato la propria volontà di non procedere oltre.
L’efficacia della remissione di querela
Nel diritto penale italiano, per determinati reati definiti “procedibili a querela di parte”, la legge attribuisce alla vittima il potere di interrompere il processo. La remissione di querela deve essere però accettata dall’imputato, il quale potrebbe avere interesse a dimostrare la propria innocenza nel merito. In questo caso, l’accettazione è stata esplicita, portando alla chiusura immediata del fascicolo.
Aspetti procedurali e spese di giustizia
Un aspetto tecnico rilevante riguarda la gestione delle spese processuali. Sebbene il reato venga estinto, la legge (art. 340 c.p.p.) prevede che le spese del procedimento siano poste a carico dei querelati, salvo che nell’atto di remissione sia stato convenuto diversamente. La Cassazione ha dunque applicato rigorosamente tale principio, annullando la sentenza ma confermando l’onere economico per gli imputati.
Le motivazioni
La decisione della Suprema Corte poggia sulla constatazione oggettiva dell’avvenuta estinzione del reato. Ai sensi dell’art. 152 del Codice Penale, la remissione della querela estingue il reato nei casi in cui la legge non disponga diversamente. I giudici hanno rilevato che la documentazione prodotta attestava in modo inequivocabile la volontà della persona offesa di rimettere la querela e la contestuale accettazione da parte dei ricorrenti. Trattandosi di una causa estintiva sopravvenuta, la Corte ha dovuto applicare l’art. 620 c.p.p., che impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, poiché l’azione penale non può più essere proseguita.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce la centralità della remissione di querela come strumento di economia processuale e di pacificazione sociale. Quando le parti raggiungono un accordo stragiudiziale, il sistema penale ne prende atto, arrestando la propria funzione punitiva. Per i cittadini, questo significa che la risoluzione bonaria di una lite, anche dopo una condanna in appello, può ancora evitare le conseguenze penali definitive, fermo restando l’obbligo di rifondere le spese processuali sostenute dallo Stato, a meno di accordi specifici tra le parti coinvolte.
Cosa accade se la vittima ritira la querela durante il processo?
Se il reato è procedibile a querela, il ritiro formale determina l’estinzione del reato, a condizione che l’imputato accetti la remissione.
Chi deve pagare le spese del processo in caso di remissione?
Le spese processuali sono a carico del querelato, ovvero l’imputato, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente nell’atto di remissione.
Si può rimettere la querela anche in Cassazione?
Sì, la remissione può intervenire in qualsiasi stato e grado del procedimento, inclusa la fase davanti alla Corte di Cassazione, portando all’annullamento della sentenza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7122 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 7 Num. 7122 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a POZZUOLI DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, rilevato che in data 02/04/2025, è intervenuta remissione di querela da parte dell’AVV_NOTAIO, procuratore speciale di COGNOME NOME, nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali hanno dichiarato di accettare tale remissione con riferimento ai reati di danneggiamento e di minaccia oggetto del procedimento n. 2850/2018 r.g.n.r.,
ritenuto, pertanto, che intervenuta la causa estintiva cui all’ art. 152 c.p., de annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell’art. 620 c. 1 lett. a) c.p con spese a carico dei querelati ex art. 340 c. 4 c.p.p.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Spese a carico dei querelati.
Così deciso, il 13/01/2026