Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42802 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 42802 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA COGNOME nato a BRESSANONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte d appello di Venezia, con cui è stata parzialmente riformata, dichiarando estinti per prescrizi reati di cui ai capi B), C) e D), la condanna riportata in primo grado dalle predette, r quindi, al solo reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 (il capo A, oggetto di conferma in app
Considerato che il ricorso, che si articola in due motivi, prospetta carenze motivazionali l’affermazione di responsabilità delle odierne ricorrenti e denuncia che, alla luce dell’ent vigore del d.lgs. 150/2022, il reato contestato al capo A) è divenuto procedibile a querela.
2.1. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motiv posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sed legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto, nella parte in cui solle rivalutazione di merito preclusa in sede di giudizio di cassazione, senza che possa integra vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più ad valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, NOME);
2.2. Rilevato che il secondo motivo, con cui si pongono osservazioni sulla procedibilità del r ascritto, è invece fondato. In effetti, l’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha de un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto; in particolare, l’art. 2 comma 1) del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabi che “Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’uffi persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostan cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica e 7-bis)”. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, coerentemente con i principi gene consolidatisi in passato, ha affermato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, COGNOME, R 227681; Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Rv. 273551, in motivazione).
Assume rilevanza la remissione di querela formalizzata da COGNOME NOME in data 31 marzo 2023 presso la Stazione dei Carabinieri di Martellago, debitamente accettata in data 3 aprile 2 dalle odierne ricorrenti.
Ne consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato è estinto per remissione di querela ai sensi dell’art. 152 cod. pro
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela condanna le imputate al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 settembre 20
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Il Consigliere estensore
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