Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8844 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 8844 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 del TRIBUNALE di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 22 dicembre 2022 il Tribunale di Cagliari ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di Pace di Cagliari aveva affermato la responsabil di NOME COGNOME per il reato di diffamazione e lo aveva condanNOME alla pena di giustizia, con le conseguenti statuizioni civili.
Avverso la pronuncia di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato, articolando quattro motivi (di seguito enunciati nei di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali sono stati la remissione della querela da parte della persona offesa NOME COGNOME e contestuale accettazione del COGNOME (primo motivo); la violazione della legg penale e il vizio di motivazione in ordine all’intervenuta prescrizione del (secondo motivo); la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguar all’esclusione della scriminante del diritto di critica (terzo e quarto motivo).
Il primo motivo è fondato, rimanendo assorbite le ulteriori censure. Difatti
la remissione della querela (in data 20 aprile 2023) determina l’estinzione reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarat giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestiva proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681 – 01; Sez. 5, 19675 del 25/02/2019, COGNOME, Rv. 276138 – 01); dunque, ai sensi dell’art. 129 co proc. pen. e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 129, comma 2, proc. pen., deve dichiararsi l’estinzione del reato per cui si procede ai sensi d 152 cod. pen.;
«l’estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statui civili», senza che operi «la previsione dell’art. 578 cod. proc. pen.» poiché «l’ob previsto in detta norma, per il giudice dell’impugnazione, di decidere ai soli e delle disposizioni e dei capi della sentenza di condanna concernenti gli interessi c è circoscritto ai casi di declaratoria di estinzione del reato per amnisti prescrizione» (Sez. 5, n. 19675/2019, cit., che richiama Sez. 2, n. 37688 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 – 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, COGNOME, Rv. 229400 – 01; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME).
Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dovendosi porre a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto p remissione di querela.
Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/11/2023.