Remissione di Querela: Quando Pone Fine Definitivamente al Processo Penale
La remissione di querela rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento giuridico, capace di porre fine a un procedimento penale per determinati reati. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 32023/2024, ha ribadito la sua forza risolutiva, chiarendo che i suoi effetti si producono anche in situazioni procedurali complesse, come la pendenza di un ricorso potenzialmente inammissibile. Questo articolo analizza la decisione e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di appropriazione indebita, previsto dall’articolo 646 del codice penale, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare e successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, ha presentato ricorso per cassazione, contestando la motivazione della sentenza.
Durante il giudizio dinanzi alla Suprema Corte, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: la difesa ha depositato un atto di remissione della querela da parte della persona offesa, con la contestuale accettazione da parte dell’imputato. Questo evento ha cambiato radicalmente le sorti del processo.
La Decisione della Corte e la Potenza della Remissione di Querela
La Corte di Cassazione ha accolto le conseguenze della remissione, annullando la sentenza di condanna senza rinvio. La decisione si fonda su un principio consolidato: la remissione della querela, intervenuta nel corso del giudizio, determina l’estinzione del reato. Questo effetto è così pervasivo da superare anche eventuali ostacoli di natura procedurale.
Le Motivazioni: L’Effetto Assorbente della Remissione di Querela
Il cuore della motivazione risiede nella natura della remissione di querela come causa di estinzione del reato. I giudici hanno chiarito che, una volta perfezionatasi con l’accettazione, essa opera in modo automatico e prevalente. La Corte ha specificato che l’estinzione del reato si verifica:
1. Anche in presenza di cause di inammissibilità del ricorso: Sebbene l’imputato avesse presentato un ricorso le cui motivazioni potevano essere ritenute non valide, la remissione della querela ha “assorbito” questa problematica. L’interesse dello Stato a perseguire il reato viene meno, rendendo superflua ogni valutazione sulla fondatezza del ricorso.
2. Con travolgimento delle statuizioni civili: L’estinzione del reato cancella non solo la responsabilità penale, ma anche le decisioni relative al risarcimento del danno (le cosiddette statuizioni civili) che erano state prese nei precedenti gradi di giudizio.
Per sostenere questa interpretazione, la Corte ha richiamato precedenti orientamenti giurisprudenziali, dimostrando la coerenza del suo ragionamento con la tradizione giuridica. L’unica conseguenza a carico del ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali, come previsto dalla legge in questi casi.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La sentenza in esame offre un’importante lezione pratica. Conferma che la remissione di querela è una via d’uscita definitiva ed efficace dai procedimenti per reati perseguibili a querela di parte. La sua forza giuridica è tale da superare le questioni procedurali, garantendo l’immediata estinzione del reato e la fine del processo. Per le parti coinvolte, ciò significa che un accordo raggiunto anche in una fase avanzata del giudizio, come il ricorso in Cassazione, può risolvere la controversia in modo tombale, evitando ulteriori incertezze e costi legali.
La remissione della querela è efficace anche se interviene durante il ricorso in Cassazione?
Sì, la sentenza conferma che la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio e accettata, produce l’effetto di estinguere il reato anche se il processo si trova nella fase di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
Cosa succede se il ricorso presentato è inammissibile? La remissione di querela ha comunque effetto?
Sì, la Corte ha stabilito che la remissione della querela determina l’estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso. L’estinzione del reato è un evento che prevale sulla valutazione dei motivi di impugnazione.
La remissione della querela cancella anche le richieste di risarcimento danni decise nei gradi precedenti?
Sì, secondo la sentenza, l’estinzione del reato a seguito di remissione comporta il travolgimento delle statuizioni civili collegate, annullando di fatto le decisioni relative al risarcimento del danno stabilite nelle sentenze precedenti.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32023 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 32023 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 11/1/2024, confermava la sentenza pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Teramo in data 2/11/2021, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 646 cod. pen.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità.
2.1. È pervenuta memoria difensiva con allegato il verbale di remissione di querela e di contestuale accettazione.
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela, essendo versate in atti la copia della remissione della querela e la relativa accettazione. Invero, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio, determina l’estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (Sezione 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301 – 01; Sezione 2, n. 37688 del 8/7/2014, COGNOME, Rv. 259989 – 01).
Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.
Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il giorno 9 luglio 2024.