Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46492 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46492 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita !a relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte ricorrente che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del reato per remissione di querela;
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RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona confermava la pronuncia di condanna dell’imputato per il reato di violenza privata in danno della parte civile NOME COGNOME.
Avverso la richiamata sentenza della Corte d’Appello di Ancona, ha proposto ricorso il COGNOME, con il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando due motivi d’impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti indicati dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo articolato motivo, l’imputato assume, innanzi tutto, che il Tribunale, nel riqualificare la condotta, con una decisione confermata dalla Corte territoriale, in quella di violenza privata non aveva considerato che le cancellate insistevano sulla sua proprietà dacché, essendo necessaria la sua collaborazione per la rimozione delle stesse da parte della persona offesa, non sarebbe stato configurabile il predetto delitto.
Nei gradi di merito, inoltre, non era stato valutato che egli aveva agito nella convinzione di tutelare la sua proprietà poiché la rimozione delle cancellate avrebbe lasciato privo l’immobile di una forma di protezione e quindi il delitto avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie di reato dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Il ricorrente assume, infine, l’erroneità dell’esclusione del delitto ex art. 646 cod. pen., in quanto il delitto di appropriazione indebita sussiste anche nell’ipotesi di mero uso indebito della res.
2.2. Mediante il secondo motivo il COGNOME lamenta nullità della sentenza ex art. 521 cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa ex art. 178, comma 1, lett. c), del medesimo codice, in quanto il Tribunale aveva operato la diversa qualificazione giuridica in sede di discussione, ossia in un momento nel quale la difesa non avrebbe potuto adeguare rispetto a questa differente prospettazione l’istruttoria dibattimentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.0ccorre rilevare in via preliminare che parte ricorrente ha prodotto verbale di remissione della querela da parte di NOME COGNOME, attraverso l’AVV_NOTAIO, munito di procura speciale, nei confronti dell’imputato il quale, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, munito anch’egli di procura
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speciale, ha accettato detta remissione, in data 2 ottobre 2023, dinanzi alla Sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.
Poiché il delitto di violenza privata è procedibile, se non aggravato, come nella fattispecie in esame, a querela di parte, segue a quanto evidenziato l’estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto in virtù del principio sancito da Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681 – 01.
L’imputato deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 20 ottobre 2023
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
A.