Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9929 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9929 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Livorno, il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 04/04/2023 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procurato generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni scritte, con allegato atto di rimessione di querela accettata, trasmesse in 12 febbraio 2024 dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO .
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze confermava le statuizioni afferent alla accertata responsabilità per i fatti contestati, limitatamente a quelli commessi dopo ottobre 2015 (essendo estinti per prescrizione quelli contestati fino a tale data), riformav sentenza di primo grado quanto a misura della sanzione irrogata (mesi dieci di reclusione ed euro 300,00 di multa), per i reati di appropriazione indebita delle somme di denaro versate s conto corrente a lui intestato e ricevute a titolo fiduciario (fiducia cum amico) da NOME COGNOME, per sottrarle alle pretese dei creditori. Con la medesima sentenza, la Corte territor confermava altresì l’entità della provvisionale già riconosciuta in primo grado alla parte c costituita.
Ricorre l’imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazio gli argomenti di seguito sinteticamente esposti, secondo quanto dispone l’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1. Inosservanza della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento all’art. cod. proc. pen.), avendo la Corte territoriale rigettato il motivo di gravame con cui si era ded la nullità del decreto di citazione a giudizio, per indeterminatezza della imputazione, che n reca indicazione delle date dei singoli atti di appropriazione intervenuti tra il 17 gennaio 201 il giugno del 2019; tale indeterminatezza non consentiva all’imputato di difender compiutamente dalle accuse, non potendosi identificare con certezza (nel quando, nel quomodo e nel quantum) i singoli atti di appropriazione oggetto di contestazione;
2.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi esiziali della motivazione (art. comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte di merito confermato, con motivazione manifestamente illogica, la decisione del primo giudice in tema di responsabilità per i fatti as senza tener conto dell’evidente difetto di dolo nell’agente, che si era limitato ad appropriar 55.000,00 euro versati sul suo conto corrente, nella precisa convinzione di avere la piena ed esclusiva disponibilità di tale somma, parte del più ampio compendio (euro 60.000,00) vinto al giuoco del lotto;
2.3. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. pr pen.), avendo la Corte tratto argomento dimostrativo della responsabilità anche dalle dichiarazioni rese dall’imputato a sua discolpa, così violando il diritto costituzionalm garantito dell’imputato al silenzio (Corte cost. n. 361/1998) ed anche a difendersi mentend (Corte cost. n. 179/1994);
2.4. vizi di motivazione per omissione ed intima contraddittorietà sono denunziati anche i riferimento alla unidirezionale valutazione della prova, avendo il giudizio di merito valoriz esclusivamente il narrato della persona offesa, costituitasi parte civile, rinunziando al dover vaglio critico di tali dichiarazioni accusatorie, solo apparentemente confortate da altre pr dichiarative promananti da soggetti terzi non attendibili;
2.5. ancora, violazione della legge penale e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed cod. proc. pen.) sono dedotti in riferimento alla data di consumazione del reato di appropriazion indebita, da individuare nel 27 settembre 2013, data di apertura del conto corrente intestat fiduciariamente all’imputato, giacché sin da tale data deve ritenersi consumata l’appropriazion del denaro versato sul conto corrente;
2.6. vizi della motivazione sono infine dedotti per censurare la misura irragionevolmente alt della sanzione irrogata e l’entità della provvisionale liquidata in primo grado, poi conferm dalla Corte di appello.
Con memoria in data 12 febbraio 2024, il difensore del ricorrente trasmetteva conclusioni scritte con allegato verbale di rimessione di querela (sporta in data 19 giugno 2019) in data febbraio 2024, accettata dall’imputato, concludeva per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata attesa l’improcedibilità sopravenuta del reato di appropriazione indebita descritto in imputazione.
3.1. La rimessione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilit preclude l’accertamento di responsabilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittim purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326). Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista (art. 340, comma 4 cod. proc. pen.), con la condanna dell’imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3.2. In assenza di diverse pattuizioni tra le parti, l’imputato ricorrente va condannat pagamento delle spese processuali.
Il tipo di decisione e le ragioni di diritto che la sostengono consentono la redazione de motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2024.