Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 465 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 465 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOMECOGNOME nato a Terlizzi il 27/06/1997
avverso la sentenza del 27/10/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per laa rimessione della querela; udito il difensore, avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari, giudicando quale giudice del rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, riformava parzialmente – quanto alla pena che rideterminava, previa esclusione dell’aggravante di cui agli artt. 585, 576 e 61 n. 2 cod. pen. – la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani dell’il aprile 2019 che
aveva condannato l’imputato NOME COGNOME per il reato ch lesione personale aggravata.
La Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, con sentenza n. n. 39579 del 2021, aveva annullato con rinvio la sentenza di appello per un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio, avendo escluso l’applicazione dell’aggravante ex art. 61 n. 2 cod. pen.
La Corte di appello, chiamata ad effettuare un nuovo giudizio di comparazione tra circostanze, riteneva prevalenti le circostanze attenuanti generiche (in misura non massima) sulla recidiva e, per l’effetto, riduceva la pena.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 582 cod. pen., in quanto il reato non è più procedibile per intervenuta remissione di querela.
La Corte di appello, nell’escludere l’aggravante di cui agli artt. 585, 576 e 61 n. 2 cod. pen., ha reso il reato ex art. 582 cod. pen. non più procedibile d’ufficio.
In data primo dicembre 2022 vi è stata remissione della querela con accettazione contestuale.
Pertanto, vi è stata estinzione del reato per remissione della querela, che può essere rilevata anche in sede di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
A seguito dell’annullamento della Corte di cassazione è stata esclusa l’aggravante teleologica per il reato ex art. 582 cod. pen. ascritto al ricorrente, che è divenuto procedibile a querela della persona offesa.
Costituisce principio pacifico che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente acc:ettata, determina l’estinzione del reato che prevale anche su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stat tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681).
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione della querela.
Consegue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali, risultando così convenuto nell’atto di remissione.
Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza perché il reato è estinto per remissione della querela.
Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30/1012023.