Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6362 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 6362 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Bari il 03/09/1985
avverso la sentenza del 24/10/2023 della Corte d’appello di Bari dato avviso alle parti;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la memoria dell’Avv. NOME COGNOME difensore di COGNOME NOME, il quale ha chiesto che il reato sia dichiarato estinto per remissione della querela, accettata dall’imputato;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24/10/2023, la Corte d’appello di Bari confermava la sentenza del 27/04/2022 del Tribunale di Bari con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di due anni e due mesi di reclusione ed C 1.000,00 di multa per il reato di appropriazione indebita ai danni di NOME COGNOME e di NOME COGNOME.
Avverso la menzionata sentenza del 24/10/2023 della Corte d’appello di Bari, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. NOME COGNOME NOME COGNOME affidato a due motivi.
Con la menzionata memoria, il difensore del ricorrente avv. NOME COGNOME ha trasmesso gli atti con i quali: 1) il 31/12/2024, davanti a un agente di polizia giudiziaria della Stazione Carabinieri di Senigallia, l’avv. NOME COGNOME munito di procura speciale a lui rilasciata dalle persone offese NOME COGNOME e NOME COGNOME ha dichiarato di rimettere la querela che era stata precedentemente proposta dalle stesse persone offese nei confronti dell’imputato; 2) il 02/01/2025, davanti a un agente di polizia giudiziaria della Stazione Carabinieri di Noicattaro, l’imputato NOME COGNOME ha dichiarato di accettare la suddetta remissione della querela.
Per tali ragioni, con la stessa memoria, veniva chiesto a questa Corte, in via principale, di «dichiarare l’estinzione del reato».
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per le ragioni che si vanno di seguito a esporre.
Anzitutto, si deve ritenere che tutti e due i motivi di ricorso siano inammissibili in quanto prospettano doglianze non consentite nel giudizio di legittimità o, comunque, manifestamente infondate.
Ciò posto, premesso che il reato di appropriazione indebita attribuito all’imputato è punibile a querela della persona offesa, si deve rammentare che le Sezioni unite di queste Corte (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273551-01, la quale ha richiamato, sul punto, Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681-01) hanno chiarito che «la “remissione di querela” che sia intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e sia stata ritualmente accettata , nel determinare l’estinzione del reato, prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, sempre che il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (nello stesso senso, tra le pronunce delle sezioni semplici di questa Corte: Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, COGNOME, Rv. 282301-01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 28132601; Sez. 2, n. 37688 del 0/07/2014, COGNOME, Rv. 259989-01; Sez. 2, n. 18680 del 28/04/2010, COGNOME, Rv. 247088-01).
A sostegno di tale statuizione, le Sezioni unite hanno invocato il tradizionale inquadramento dogmatico della remissione della querela «non tanto come istituto sostanziale e per questo assimilabile alle altre cause di estinzione del reato, quanto piuttosto in ragione della sua capacità di differenziarsi dalle dette altre cause di estinzione per la caratteristica che essa presenta non solo di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato: con la conseguenza della massima estensione da attribuire al termine ultimo per la sua rilevazione, secondo il disposto dell’art. 152 c.p., comma 3, e cioè fino alla
condanna irrevocabile in senso formale, che è evenienza processuale sicuramente posteriore e indipendente dal fatto in sé della presentazione di un ricorso inammissibile e utile ai fini in esame, salvo il caso della inammissibilità per tardività» (così : Sez. U n. 40150 del 21/06/2018, cit.).
Pertanto, considerato che il ricorso è stato tempestivamente proposto e che, dalla decisione impugnata, non risultano elementi tali da fare emergere le condizioni per un proscioglimento nel merito dell’imputato ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per la sopravvenuta estinzione del reato di cui all’art. 646 cod. pen., in conseguenza delle menzionate rituali remissione della querela e accettazione della stessa remissione.
Poiché nell’atto di remissione non è stato diversamente convenuto, ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato NOME COGNOME
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/01/2025.