Remissione di Querela: Quando l’Accordo tra le Parti Estingue il Reato di Truffa
La remissione di querela rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale, capace di risolvere una controversia giudiziaria prima che questa giunga al suo esito finale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 22686/2024) illustra perfettamente come questo atto di volontà della persona offesa possa determinare l’estinzione del reato, anche dopo una condanna per truffa. Questo caso offre spunti cruciali sull’importanza degli accordi tra le parti e sulle loro conseguenze dirette sul processo penale.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna per il delitto di truffa, confermata dalla Corte di Appello di L’Aquila. L’imputato, ritenuto responsabile del reato, aveva proposto ricorso per Cassazione per contestare la decisione dei giudici di merito. Tuttavia, durante il corso del giudizio di legittimità, è intervenuto un elemento nuovo e decisivo.
L’Accordo che Cambia il Processo
Prima della decisione della Suprema Corte, i procuratori speciali del querelante (la vittima della truffa) e dell’imputato hanno formalizzato un accordo. Con dichiarazioni rese presso la Stazione dei Carabinieri di Vasto, il querelante ha formalmente ritirato la propria querela e, contestualmente, l’imputato ha accettato tale ritiro. Questo atto bilaterale, noto come remissione di querela accettata, ha cambiato radicalmente le sorti del procedimento.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto della remissione e della relativa accettazione, la Corte di Cassazione ha dovuto valutare l’impatto di questo accordo sul processo in corso. La decisione è stata netta: la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio. Ciò significa che il processo si è concluso definitivamente, senza la necessità di un nuovo giudizio, poiché il reato contestato è stato dichiarato estinto.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione sull’applicazione dell’art. 152 del codice penale, che disciplina appunto l’estinzione del reato per remissione di querela. Per i reati perseguibili a querela di parte, come la truffa (salvo specifiche aggravanti), la volontà della persona offesa di non voler più perseguire penalmente il colpevole è determinante. Se l’imputato accetta, il reato si estingue.
La Cassazione ha chiarito che, una volta integrata questa causa estintiva, il giudice non può fare altro che prenderne atto e dichiarare la fine del procedimento penale. Di conseguenza, la sentenza di condanna impugnata perde ogni efficacia e deve essere annullata.
Un aspetto importante riguarda le spese processuali. In assenza di un diverso accordo tra le parti (che avrebbero potuto pattuire una diversa ripartizione), la Corte ha applicato l’art. 340, ultimo comma, del codice di procedura penale. Tale norma prevede che, in caso di remissione, le spese processuali siano a carico del querelato (l’imputato). Infine, con l’annullamento della condanna penale, sono state revocate anche le statuizioni civili, ovvero le eventuali decisioni relative al risarcimento del danno in favore della parte offesa.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce il potere dispositivo della persona offesa nei reati perseguibili a querela. La remissione di querela non è solo un atto formale, ma uno strumento efficace che consente alle parti di trovare una soluzione conciliativa alla controversia, con l’effetto diretto di estinguere il reato e porre fine al processo penale. La decisione della Cassazione evidenzia come l’accordo tra le parti possa prevalere sulla pretesa punitiva dello Stato, chiudendo definitivamente la vicenda giudiziaria e annullando gli effetti di una condanna già emessa nei gradi di merito. Resta fermo, come sottolineato, l’onere delle spese processuali a carico dell’imputato, salvo diverso accordo.
Cosa succede a una condanna per truffa se la vittima ritira la querela?
Secondo la sentenza, se la vittima ritira la querela (remissione) e l’imputato accetta, il reato di truffa si estingue. Di conseguenza, la condanna penale viene annullata definitivamente dalla Corte di Cassazione senza che sia necessario un nuovo processo.
Chi deve pagare le spese del processo in caso di remissione della querela?
La sentenza chiarisce che, in assenza di un diverso accordo tra le parti, le spese processuali sono a carico dell’imputato che ha accettato la remissione della querela, in applicazione dell’articolo 340 del codice di procedura penale.
La remissione della querela cancella anche le decisioni sul risarcimento del danno?
Sì. Annullando la sentenza di condanna penale, la Corte di Cassazione ha revocato anche le statuizioni civili, ovvero le decisioni relative al risarcimento del danno, poiché il fondamento giuridico di tali richieste (il reato) è venuto meno.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22686 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 22686 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aq che confermava la responsabilità dell’imputato per il delitto di truffa ascrittogli in rub
-rilevato che con dichiarazioni rese dinanzi ai Cc della Stazione di Vasto il 6 Maggio 2024 i procuratori speciali del querelante COGNOME NOME e dell’imputato COGNOME ha rispettivamente rimesso la querela sporta e accettato l’atto abdicativo;
che, pertanto, deve essere pronunziato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, risultando integrata la causa estintiva di cui all’art. 152 cod.pen.; in asse diverse pattuizioni le spese restano a carico del querelato a norma dell’art. 340, ul comma, cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione d querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali. Revoca le statuizioni civili.
Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024
La Consigliera estensore
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Il Presidente