Remissione di Querela: Quando Annulla una Condanna per Truffa
La remissione di querela rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale, capace di estinguere un reato e, di conseguenza, di annullare una condanna già pronunciata. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 9948 del 2024, offre un chiaro esempio di come questo meccanismo possa operare anche nelle fasi più avanzate del giudizio, portando alla cancellazione di una sentenza di condanna per truffa. Il caso evidenzia l’importanza della corretta qualificazione giuridica del fatto e degli effetti di un atto, quale la remissione, intervenuto dopo la decisione di appello ma prima del giudizio di legittimità.
Il Percorso Giudiziario: dalla Condanna all’Annullamento
La vicenda processuale ha origine da una condanna per truffa emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. All’imputata erano state inizialmente contestate diverse circostanze aggravanti, che rendevano il reato procedibile d’ufficio, cioè perseguibile dallo Stato indipendentemente dalla volontà della persona offesa.
L’imputata, tramite il proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione. L’elemento decisivo introdotto in questa fase non era un errore di diritto commesso dai giudici di merito, ma un fatto nuovo: l’intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa, con relativa accettazione da parte dell’imputata stessa. Questo evento, sebbene accaduto dopo la sentenza di appello, ha completamente ribaltato le sorti del processo.
La Remissione di Querela e la Qualificazione del Reato
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione aveva inizialmente chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile, proprio in virtù delle aggravanti contestate in origine, che avrebbero reso irrilevante la remissione.
Tuttavia, la difesa ha depositato una memoria cruciale, dimostrando che già il giudice di primo grado aveva escluso tutte le aggravanti, riqualificando il fatto come ‘truffa semplice’ ai sensi dell’art. 640 del codice penale. A differenza della truffa aggravata, la truffa semplice è un reato procedibile solo a querela di parte. Questa precisazione è stata il perno attorno al quale ha ruotato la decisione della Suprema Corte.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Il ragionamento dei giudici è stato lineare e si è basato su un presupposto fattuale e giuridico ormai consolidato nel processo: il reato per cui era intervenuta condanna era quello di truffa semplice.
Di conseguenza, la querela della persona offesa costituiva una condizione di procedibilità indispensabile per l’azione penale. La remissione di querela, validamente formalizzata e accettata, ha fatto venir meno tale condizione. Poiché la legge consente che la remissione possa intervenire in ogni stato e grado del procedimento, il suo verificarsi prima della sentenza definitiva della Cassazione ha prodotto il suo effetto estintivo sul reato. Pertanto, la Corte non ha potuto fare altro che prenderne atto e annullare senza rinvio la sentenza di condanna, proprio perché il reato stesso si era estinto.
le conclusioni
La sentenza n. 9948/2024 ribadisce un principio cardine del diritto processuale penale: gli istituti che determinano l’estinzione del reato, come la remissione di querela, operano fino al passaggio in giudicato della sentenza. L’implicazione pratica è di notevole importanza: anche dopo una doppia condanna di merito, la volontà della persona offesa di non voler più perseguire penalmente l’autore del reato (per i delitti procedibili a querela) è sufficiente a chiudere definitivamente la vicenda penale. La pronuncia sottolinea inoltre l’importanza di verificare sempre la qualificazione giuridica del fatto operata dai giudici di merito, poiché da essa dipende la procedibilità stessa dell’azione penale e, come in questo caso, la sopravvivenza di una condanna. L’imputata, pur vedendo cancellata la condanna, è stata comunque tenuta al pagamento delle spese processuali, come previsto dalla legge in caso di estinzione del reato per cause sopravvenute.
In che modo la remissione di querela ha influenzato la condanna per truffa in questo caso?
La remissione di querela, accettata dall’imputata, ha causato l’estinzione del reato. Poiché il reato era stato qualificato come truffa semplice (procedibile a querela) fin dal primo grado, la successiva remissione ha fatto venir meno la condizione di procedibilità, obbligando la Cassazione ad annullare la condanna.
Perché le aggravanti contestate inizialmente non hanno impedito l’estinzione del reato?
Perché il giudice di primo grado aveva già escluso tali aggravanti, derubricando il fatto a truffa semplice. La decisione della Cassazione si è basata su questa qualificazione giuridica, che rende il reato procedibile solo a querela di parte.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione e con quali conseguenze per l’imputata?
La Corte ha annullato la sentenza di condanna senza rinvio, dichiarando il reato estinto. Di conseguenza, la condanna penale è stata cancellata, ma l’imputata è stata comunque condannata al pagamento delle spese processuali.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9948 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9948 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile:
lette le conclusioni del difensore della ricorrente AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del motivo di ricorso, conclusioni ribadite con memoria depositata in data 30/01/2024.
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino ha confermato in data 25/09/2023 la sentenza del 23/03/2021 del Tribunale di Torino con la quale NOME è stata condannata alla pena di giustizia per il reato alla stessa ascritto in rubrica (artt. 81, 110, 640, comma secondo n. 2-bis, 61 n. 5 e 7, cod. pen.).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, COGNOME NOME, che con unico motivo di ricorso ha dedotto la assenza sopravvenuta della condizione di procedibilità, rappresentando e documentando l’ intervenuta remissione di querela con relativa accettazione in data 02/11/2023.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso in considerazione delle aggravanti contestate.
La difesa ha depositato memoria in data 30/01/2024 evidenziando come il giudice di primo grado avesse derubricato il fatto in truffa semplice, escludendo le aggravanti contestate.
Il ricorso è fondato. Sulla base di quanto rappresentato e documentato dalla difesa difetta la condizione di procedibilità in ragione della sopravvenuta remissione di querela con relativa accettazione, come emergente dalla documentazione allegata, in relazione a reato per il quale era stata esclusa sin dal primo grado l’aggravante oggetto di contestazione. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela con condanna dell’imputata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.
Condanna l’imputata al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16 febbraio 2024.