Remissione di Querela: Quando Annulla la Condanna per Truffa
La remissione di querela rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale, capace di incidere profondamente sull’esito di un giudizio. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 46873/2024) ha ribadito con chiarezza come questo atto, se accettato dall’imputato, possa portare all’estinzione del reato di truffa e, di conseguenza, all’annullamento di una condanna già pronunciata. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna per Truffa all’Annullamento in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un uomo per il reato di truffa, ai sensi dell’art. 640 del codice penale, emessa dal Tribunale di Fermo e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Ancona. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi nella sentenza di secondo grado.
Tuttavia, l’elemento decisivo che ha cambiato le sorti del processo è intervenuto durante il giudizio di legittimità. La difesa ha prodotto documentazione attestante che, in data 5 novembre 2024, la persona offesa aveva formalmente rimesso la querela precedentemente sporta. Nello stesso giorno, l’imputato aveva accettato tale remissione.
L’Impatto Decisivo della Remissione di Querela
Il reato di truffa, nella sua forma base, è procedibile a querela di parte. Ciò significa che l’azione penale non può essere avviata d’ufficio dallo Stato, ma necessita dell’impulso della vittima. La querela, una volta presentata, può essere ritirata attraverso l’atto di remissione di querela. Affinché questa produca l’effetto di estinguere il reato, è necessario che l’imputato (il querelato) la accetti. L’accettazione è richiesta perché l’imputato potrebbe avere interesse a proseguire il processo per dimostrare la propria piena innocenza nel merito.
In questo caso, l’accordo tra le parti ha soddisfatto tutti i requisiti di legge: la persona offesa ha ritirato la sua istanza punitiva e l’imputato ha acconsentito. Questa convergenza di volontà è stata sufficiente per determinare l’estinzione del reato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, presa visione della documentazione prodotta, ha agito di conseguenza. I giudici hanno constatato che la remissione e la relativa accettazione erano atti validi e formalmente corretti. Di fronte a una causa di estinzione del reato, il processo non può proseguire.
La Corte ha specificato di non aver riscontrato elementi per un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, del codice di procedura penale. Questa norma prevede che il giudice debba assolvere l’imputato se emerge con evidenza la sua innocenza, anche in presenza di una causa estintiva. Non essendo questo il caso, la Corte ha dovuto applicare la regola generale.
La pronuncia è stata quindi di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. L’annullamento è “senza rinvio” perché non vi è più nulla da giudicare: il reato è legalmente estinto e il processo si chiude definitivamente. In conformità con l’art. 340 c.p.p., la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, una conseguenza tipica in caso di estinzione del reato per cause sopravvenute che dipendono dalla volontà delle parti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa decisione conferma un principio cardine del diritto penale: per i reati procedibili a querela, la volontà della persona offesa gioca un ruolo centrale non solo nell’avvio, ma anche nella conclusione del procedimento. La remissione di querela si dimostra uno strumento efficace per la risoluzione conciliativa delle controversie, permettendo di definire il procedimento penale prima che si arrivi a una sentenza definitiva di condanna o assoluzione. Per gli imputati, rappresenta una via d’uscita dal processo, sebbene comporti l’onere delle spese processuali. La sentenza sottolinea l’importanza di valutare sempre la possibilità di una definizione extra-processuale del conflitto, anche a processo in corso, con benefici per le parti coinvolte e per l’efficienza del sistema giudiziario.
Cosa succede se la persona offesa ritira la querela per il reato di truffa e l’imputato accetta?
Il reato si estingue. Di conseguenza, se è già stata emessa una sentenza di condanna, questa viene annullata perché il presupposto stesso dell’azione penale è venuto meno.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza senza riesaminare il caso nel merito?
La Corte ha annullato la sentenza perché la remissione della querela, accettata dall’imputato, costituisce una causa di estinzione del reato che prevale su un giudizio di merito, a meno che non emerga con evidenza l’innocenza dell’imputato, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Chi deve pagare le spese del processo in caso di estinzione del reato per remissione di querela?
Secondo la legge, le spese processuali sono a carico dell’imputato (querelato) che ha accettato la remissione della querela.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46873 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 46873 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PESCARA il 01/11/1963
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona, in data 9 gennaio 2024, ha confermato la sentenza emessa in data 13 giugno 2022, con la quale il Tribunale di Fermo lo ha condannato in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen.
Il ricorrente, con l’unico motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 125 del d.l.gs. 81/2008 nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente in data 6 novembre 2024 ha permesso di accertare che, in data 5 novembre 2024, la persona offesa ha rimesso la querela sporta nei confronti del COGNOME e che, in pari data, l’imputato ha accettato detta remissione di querela. Di conseguenza il reato di truffa, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione del querelato.
Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela. A tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 340 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 12 novembre 2024.