Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4309 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 4309  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOMEACCETTAZIONE REMISSIONE DI QUERELA) nato a SAN MARCO D’ALUNZIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. AVV_NOTAIO. conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
Nessuno è presente.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia resa in data 21/06/2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti nei confronti di COGNOME NOME, dichiarato colpevole del reato di furto pluriaggravato, per essersi impossessato di una pistola di soffiaggio dell’aria compressa, asportandola mediante taglio del tubo dall’impianto di autolavaggio automatico denominato Star Wash, sito a Sant’Agata Militello in INDIRIZZO.
 Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell’imputato che articola i seguenti motivi:
2.1. GLYPH Erronea applicazione degli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, e contestuale mancanza di motivazione in ordine alla mancanza degli elementi costitutivi del reato, con espresso riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, richiamato il contrasto esistente in giurisprudenza in ordine alla configurabilità del dolo specifico del reato di furto, abbia affermato di aderire all’orientamento a mente del quale, in tema di furto, il profitto può consistere in qualsiasi utilita, anche di natura non patrimoniale;
2.2.  GLYPH Manifesta illogicità della motivazione e contestuale erronea applicazione degli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., per avere la Corte di merito erroneamente qualificato il fatto di reato che avrebbe dovuto l a :li essere qualificato ai sensi att. 635 cod. pen.., reato depenalizzato.
 Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto, in principalità, che il procedimento sia rinviato ad udienza successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione oggetto del primo motivo di ricorso, la cui udienza è fissata al 25/05/2023; in subordine, che il ricorso sia rigettato.
Deve preliminarmente darsi atto che, in data 17/10/2023, sono pervenuti in cancelleria il verbale di remissione della querela, sottoscritto dalla persona offesa, COGNOME NOME, e il verbale di accettazione della stessa, sottoscritto dall’imputato, COGNOME NOME.
Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese vanno poste a carico del querelato, COGNOME NOME.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato COGNOME NOME. Così deciso il 18 ottobre 2023
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