Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6411 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 7 Num. 6411 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME a MONTICHIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2025 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Trento
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo all’aumento di pena per la continuazione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il reato oggetto dell’operato aumento (capo B ai danni di NOME NOME) si è estinto per remissione di querela;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza RAGIONE_SOCIALE recidiva è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare, pagg. 11-12) dei principi RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, breve o lungo che sia, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia
indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale f criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
considerato che la difesa del ricorrente, con memoria del 22 dicembre 2025, ha allegato che, in relazione al reato di cui al capo 2) RAGIONE_SOCIALE rubrica (tentata truffa ai danni di NOME NOME), la persona offesa ha rimesso la querela come da unito verbale del 13 dicembre 2025 dinanzi ai RAGIONE_SOCIALE Pergine Valsugana, cui è seguita l’accettazione del ricorrente come da verbale del 18 dicembre 2025 dinanzi al RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che la Corte dichiari l’estinzione del reato per remissione di querela;
ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’estinzione del reato di cui al capo b) RAGIONE_SOCIALE rubrica per remissione di querela, ponendosi le spese processuali a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 340 cod. proc. pen., non avendo le parti disposto diversa regolamentazione;
rilevato, pertanto, che in relazione all’intervenuta estinzione del reato di cui al capo b) dell’imputazione, deve essere rideterminata la pena in ordine alla tru consumata di cui al capo a) ai danni di COGNOME NOME, operazione che può effettuare direttamente il Collegio tenendo fermo il calcolo effettuato dal primo giudice eliminandosi l’aumento apportato per la continuazione in relazione al reato estinto e applicando poi la diminuente per la scelta del rito abbreviato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di tentata truffa ai danni di COGNOME NOME, perché il reato è estinto per remissione di querela, e per l’effetto ridetermina la pena per il delitto di truffa ai danni di COGNOME NOME in mesi dieci e giorni venti di reclusione e 266 euro di multa, già ridotta per il rito Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 13/01/2026