Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50008 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50008 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME FERRARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2022 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata quanto al reato estinto per remissione di querela e con rinvio quanto al motivo di ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza relativamente al reato estinto per remissione di querela; accogliersi nel resto il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti di COGNOME NOME dal Tribunale di Ferrara in data 24 ottobre 2019.
Ha proposto ricorso la difesa dell’imputato deducendo, con unico motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all’art. 420 ter cod. proc. pen. per aver la Corte d’appello dichiarato l’assenza dell’imputato nel giudizio di appello, pur avendo il ricorrente, detenuto presso un istituto penitenziario, manifestato la volontà di comparire all’udienza.
All’udienza del 10/11/2023, su richiesta difensiva finalizzata a formalizzare la remissione della querela delle persone offese, il giudizio è stato rinviato all’odierna udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
1.1. Deve preliminarmente essere rilevata l’estinzione del reato contestato al capo A), essendo stati acquisiti i verbali della remissione della querela ad opera della persona offesa COGNOME NOME e della relativa accettazione dell’imputato.
Da ciò consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente al reato di truffa di cui al capo A) e la condanna dell’imputato al pagamento delle relative spese processuali.
1.2. Dall’esame degli atti risulta che la dichiarazione dell’imputato detenuto, diretta a richiedere la partecipazione al giudizio di appello, è stata avanzata in data 30 maggio 2022, rispetto all’udienza fissata per 1’8 giugno 2022 e, quindi, senza il rispetto dei termini indicati dell’art. 23 bis, comma 4, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020 n. 176.
La doglianza formulata è pertanto destituita di alcun fondamento, poiché nessun obbligo di procedere alla trattazione in presenza del giudizio incombeva sulla Corte d’appello, in difetto di richieste tempestive dell’imputato e del suo difensore.
Dalle statuizioni che precedono discende l’annullamento della sentenza impugnata, attesa l’intervenuta estinzione del reato di cui al capo A), con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna per la rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio, in relazione al residuo reato di cui al capo B).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di cui al capo A) è estinto per remissione di querela.
Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per la rideterminazione della pena limitatamente al reato di cui al capo B).
Così deciso il 6/12/2023