Remissione di querela: effetti sul ricorso in Cassazione
La remissione di querela rappresenta uno degli strumenti più rilevanti per la definizione bonaria dei procedimenti penali relativi a reati non procedibili d’ufficio. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha affrontato il caso di un imputato condannato in primo grado per il reato di minaccia, il quale aveva presentato ricorso per legittimità.
Analisi dei fatti
Il caso trae origine da una sentenza emessa da un Giudice di Pace che dichiarava la colpevolezza dell’imputato per minacce. Successivamente alla condanna e alla presentazione del ricorso in Cassazione, le parti hanno raggiunto un accordo che ha portato alla remissione della querela da parte della persona offesa e alla contestuale accettazione da parte dell’imputato. Tale circostanza è stata documentata e acquisita agli atti del processo di legittimità.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione prodotta, ha rilevato che il reato di minaccia è perseguibile esclusivamente a querela di parte. Poiché la remissione e l’accettazione sono intervenute regolarmente, il reato deve considerarsi estinto. Tuttavia, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, applicando le sanzioni pecuniarie previste per i casi in cui l’impugnazione non può essere accolta nel merito.
Le motivazioni
Le motivazioni della decisione risiedono nel fatto che l’estinzione del reato per remissione di querela, pur chiudendo la vicenda penale, non esime il ricorrente dalle conseguenze processuali legate alla presentazione di un ricorso che non può più essere esaminato. La legge prevede infatti che, in caso di inammissibilità, il ricorrente sia tenuto al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativa in favore della Cassa delle ammende, quantificata in questo caso in euro cinquecento.
Le conclusioni
In conclusione, la remissione di querela intervenuta dopo una condanna di primo grado produce l’effetto di estinguere il reato, ma richiede una gestione attenta della fase di impugnazione. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta oneri economici certi per l’imputato, sottolineando l’importanza di una strategia difensiva che valuti correttamente i tempi e le modalità di conciliazione tra le parti per evitare aggravi di spesa superflui.
Cosa accade se la vittima ritira la querela dopo la condanna?
Se la remissione viene accettata dall’imputato, il reato si estingue. Tuttavia, se è già stato presentato un ricorso in Cassazione, questo può essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese.
L’imputato deve sempre accettare la remissione della querela?
Sì, affinché la remissione produca l’effetto di estinguere il reato, è necessaria l’accettazione espressa o tacita dell’imputato, che potrebbe avere interesse a dimostrare la propria innocenza nel merito.
Quali sono i costi legali in caso di ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42090 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42090 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMITI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2022 del GIUDICE DI PACE di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro che lo ha dichiarato colpevole del reato di minaccia;
Rilevato che il reato per cui si procede è perseguibile a querela di parte e che agli atti so confluite la remissione di querela e la relativa accettazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.