Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7464 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7464 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: dalla parte civile COGNOME NOME nato a TRIESTE il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di questi ultimi
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore generale, dott.ssa NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso presentato da NOME e per la dichiarazione di non doversi procedere per assenza di querela in riferimento alle posizioni degli imputati ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME.
udito l’AVV_NOTAIO che insiste per la dichiarazione di non doversi procedere per remissione di querela.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, da un lato, e di NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, dall’altro, sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno del 19 maggio 2023, con la quale, pur riducendo l’ampiezza delle dichiarazioni lesive della reputazione, è stata confermata l’affermazione di responsabilità degli imputati in relazione al delitto di diffamazione contestato ai primi due nei confronti del terzo e, in riforma della decisione di primo grado, si è rideterminata la pena in termini più favorevoli ai due imputati.
È stato trasmesso verbale di remissione della querela da parte del procuratore speciale del COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, e verbali di accettazione da parte dei querelati.
All’udienza del 19 gennaio 2024 si è svolta la discussione orale.
Preso atto dell’intervenuta remissione di querela, da parte della persona offesa, e della conseguente accettazione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per estinzione del reato, con regolamentazione delle spese coerente con il disposto dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen. Va aggiunto, per completezza argomentativa, che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, in caso di estinzione del reato, il dovere del giudice di decidere in relazione alle disposizioni e i capi della sentenza che concernono gli interessi civili non può trovare applicazione allorché la causa estintiva dipenda dall’intervenuta remissione di querela da parte del soggetto danneggiato, in quanto la ratio dell’art. 578 cod. proc. pen. è quella di impedire che cause estintive del reato indipendenti dalla volontà della parte possano frustrare il diritto al risarcimento e alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta sentenza di condanna di primo grado (Sez. 4, n. 12807 del 08/02/2007, NOME, Rv. 236197). Tanto determina anche la sopravvenuta carenza di interesse della parte civile a coltivare il ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19/01/2024