Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 80 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 80 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NARDO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2021 del TRIBUNALE di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice di Pace di Lecce, con sentenza del 3.9.2020 ha ritenuto l’odierno ricorrente COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art..582 cod. pen. (mentre lo assolveva dal reato di cui all’art. 612 cod. pen.) e lo ha condannato alla pena di Euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita quantificato in Euro 1200,00,
Proposto appello, Il Tribunale di Lecce con sentenza del 9.4.2021, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 590 cod. pen., così riqualificata per eccesso colposo di legittima difesa il reato di cui all’art. 582 cod.pen. e lo ha condannato alla pena di Euro 260,00 di multa disponendo che la liquidazione del danno avvenisse in separata sede.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il COGNOME articolando plurimi motivi di ricorso con cui lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, l’errata applicazione dell’art. 55 cod. pen., l’errore nella valutazione della prova e l’omessa pronuncia in ordine all’istanza avanzata ex art. 131 bis cod. pen.
In data 12/5/2022, tuttavia, l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’odierno ricorrente, ha fatto pervenire a questa Corte il verbale con cui in data 21/3/2022, la persona offesa NOME ha proceduto a rimettere la querela sporta nei confronti del COGNOME, nonché l’accettazione di tale remissione.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Essendo state acquisite agli atti, come meglio specificato in premessa, una valida e rituale remissione di querela e la successiva accettazione della stessa, il reato di cui all’imputazione, procedibile a querela, è pertanto estinto, non emergendo, da un’analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. La sentenza impugnata va dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.
Consegue l’eliminazione delle statuizioni civili, in quanto, come chiarito da questa Corte, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l’estinzione del reato per tale causa, anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti (Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989, fattispecie in cui la sentenza impugnata aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato e confermato la condanna per il risarcimento dei danni in favore della parte civile; conf. Sez. 2, n. 18680 del 28/4/2010, COGNOME, R.v. 247088). In difetto di diversa pattuizione le spese, come per legge, vanno poste a carico
del querelato COGNOME NOME.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Revoca le statuizioni civili. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 1’11 ottobre 2022 Il Cons estensore Il Presidente