Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50408 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 50408 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 del TRIBUNALE di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che ne ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna in ordine al reato di diffamazione.
Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela.
2.1. Invero il difensore dell’imputato ha allegato al ricorso il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione, redatto il 16 maggio 2023 dinanzi ai Carabinieri della stazione di Salerno Fratte.
Nei medesimi termini conclude la memoria difensiva che contesta la proposta di inammissibilità senza avvedersi che il decreto di assegnazione alla settima sezione contiene la proposta di declaratoria di estinzione del reato, in base al punto 63.2 delle tabelle di organizzazione vigenti.
2.2. Difatti è pacifico che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).
Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell’art. 152 cod. proc. pen.
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.
Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato.
Così deciso il 06/12/2023