Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49002 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 49002 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di PATTI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Patti ha confermato la condanna inflitta anche agli effetti civili, a COGNOME NOME per il delitto di cui all’art. 582 cod. pen., commesso in Gioiosa Marea in data 30 luglio 2015 in danno di COGNOME NOME;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
che, con il proposto motivo, è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, l’AVV_NOTAIO, procuratore speciale della persona offesa COGNOME NOME, ha rimesso la querela presentata nei confronti dell’imputato, con contestuale accettazione della stessa da parte dell’AVV_NOTAIO, procuratore speciale dell’imputato COGNOME COGNOME NOME, come da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Gioiosa Marea in data 3 maggio 2023;
che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiara dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez. U, 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681);
che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell’innocenza dell’imputato, né, in generale, l’incontrovertib insussistenza del fatto;
che la remissione e l’accettazione sono state ritualmente effettuate;
che, pertanto, si deve far luogo all’annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato;
che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22 novembre 2023
Il Consigliere estensore idente