Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48410 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 48410 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
DELLA CORTE NOME NOME a FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 del GIUDICE DI PACE di BRINDISI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti ricorsi proposti con un unico atto da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
letta /a memoria di parte civile;
rilevato che è pervenuta remissione di querela con relativa accettazione;
considerato che, GLYPH secondo il costante insegnamento della COGNOME di cassazione, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualment accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilit va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestiv proposto. (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004,Chiasserini, Rv. 227681 – 01).
Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art.129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell’art.152 cod. proc. pen
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per remissione querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 7 novembre 2023.