Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11065 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 11065 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a CALCINATE il 17/02/2000 NOME COGNOME nato a SERIATE il 29/10/1999
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’8 aprile 2024 la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bergamo del 7 luglio 2023 con cui: COGNOME NOME era stato condannato alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.680,00 di multa per i delitti di furto aggravato contestati ai capi 1) e 4) imputazione e per il reato ex art. 707 cod. pen. rubricato al capo 5); NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa in ordine al delitto di furto aggravato contestato al capo 4).
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NOME e NOMECOGNOME a mezzo del loro difensore, eccependo, con quattro distinti motivi, violazione di legge e vizio di motivazione: per essere stata proposta inidonea querela in ordine al delitto di furto aggravato rubricato al capo 4); per essere stata erroneamente ritenuta la penale responsabilità degli imputati con riguardo ai reati loro rispettivamente ascritti; per essere stata erroneamente contestata l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede nel delitto rubricato sub 1); per essere stata eccessiva l’entità del trattamento sanzionatorio inflitto, in particola modo considerata la nneritevolezza da parte degli imputati delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante del danno di particolare tenuità.
Il difensore della parte civile NOME ha depositato conclusioni scritte, comprensive di nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio rileva, in primo luogo, come debba essere pronunciato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per i delitti di furto aggravato contestati ai capi 1) e 4) di imputazione per essere gli stessi estinti per intervenuta remissione di querela.
Le fattispecie ivi contestate, infatti, sono procedibili a querela, per cui assume decisivo rilievo la circostanza che, nel caso di specie, le persone offese abbiano rimesso la querela, per come evincibile da copia di atti di remissione di querela effettuate da NOME e COGNOME NOME nei confronti degli odierni imputati il giorno 11 dicembre 2024 presso le Stazioni dei Carabinieri di Lovere e di Artesio, con contestuale accettazione operata da parte degli imputati.
2 GLYPH
-0e49-
Non essendo evincibili, pertanto, dalla decisione impugnata elementi di giudizio idonei a far emergere la prova evidente dell’innocenza degli imputati, né, in generale, l’incontrovertibile insussistenza del fatto, deve essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati di furto aggravato contestati ai capi 1) e 4) di imputazione estinti per intervenuta remissione di querela.
Le spese del procedimento devono essere poste a carico dei querelati, in ossequio a quanto previsto dall’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
La superiore decisione comporta, all’evidenza, l’assorbimento delle ragioni di doglianza eccepite da parte degli imputati nei primi tre motivi di ricorso, in quanto afferenti ai delitti di furto aggravato rubricati sub 1) e rispetto ai quali, come detto, è venuta a mancare la necessaria condizione di procedibilità.
Rispetto, invece, alla residua pronuncia di colpevolezza di NOME per il reato ex art. 707 cod. pen. contestato al capo 5), questo Collegio rileva come sia inammissibile la censura con cui l’imputato ha lamentato, nel suo secondo motivo di ricorso, l’insussistenza della sua responsabilità penale.
Deve essere ribadito, infatti, come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207945-01).
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, rest immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, l pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, COGNOME, Rv. 234109-01). In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, COGNOME, Rv. 244181-01).
Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il Bul in realtà invochi, con l’indicata censura, un’inammissibile considerazione alternativa del compendio
probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato a giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito p affermare la sua responsabilità penale in ordine all’integrazione del reato ex art. 707 cod. pen. contestato al capo 5) (cfr. p. 14).
Chiariti i superiori aspetti, deve essere osservato, poi, come la declaratoria di estinzione dei reati rubricati ai capi 1) e 4) di imputazion comporti la necessità di provvedere alla rideternninazione della pena inflitta a COGNOME Patrick con riguardo al residuo reato ex art. 707 cod. pen. contestato sub 5).
Non potendo essere rimesso ciò alla competenza di questa Suprema Corte, essendo necessaria, a tal fine, l’effettuazione di valutazioni di merito, deve essere pronunciato il conseguente annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pena, con rinvio per la relativa rideterminazione alla Corte di appello di Brescia.
Per l’effetto, deve ritenersi assorbito il motivo di doglianza eccepito dal COGNOME nel quarto motivo di ricorso, in quanto, per l’appunto, afferente al trattamento sanzionatorio inflittogli.
In conclusione, deve essere pronunciato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati contestati ai capi 1) e 4) estinti per remissione di querela, con conseguente condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.
Deve essere disposto, poi, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla pena, con riferimento al reato ex art. 707 cod. pen. contestato al capo 5), di cui è stato riconosciuto colpevole il solo COGNOME COGNOME con rinvio pe nuova determinazione sul punto alla Corte di appello di Brescia, nel resto dichiarandosi l’inammissibilità del ricorso proposto dallo stesso Bul.
Non si ritiene, infine, di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile NOMECOGNOME in quanto le conclusioni proposte non si confrontano con i motivi di ricorso, senza esplicare, quindi, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare le pretese dei ricorr (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886-01; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716-01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713-01).
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati di cui ai capi 1) e 4) sono estinti per remissione di querela e condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata con riferimento al capo 5) ascritto al solo NOME limitatamente alla pena e rinvia sul punto per la rideterminazione alla Corte di appello di Brescia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME Patrick.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Pilsidehte