Remissione di querela: le novità per la violenza privata
La remissione di querela rappresenta uno degli strumenti più rilevanti per la definizione anticipata dei procedimenti penali, specialmente alla luce delle recenti riforme legislative. La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, ha chiarito l’impatto del D.Lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia) sul reato di violenza privata, confermando come il mutamento del regime di procedibilità possa favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie penali.
Il caso e il contesto normativo
Un cittadino era stato precedentemente giudicato dal Tribunale per i reati di violenza privata e minacce aggravate. Mentre per il reato di minacce era già stata rilevata la remissione della querela, la violenza privata era stata inizialmente gestita attraverso l’istituto della messa alla prova. Tuttavia, l’evoluzione normativa ha radicalmente cambiato lo scenario processuale per questa fattispecie di reato.
La decisione della Corte sulla remissione di querela
La Suprema Corte ha rilevato che l’articolo 610 del codice penale, relativo alla violenza privata, ha subito una modifica sostanziale nel regime di procedibilità. Prima della riforma, il reato era perseguibile d’ufficio in molte circostanze; oggi, la procedibilità è condizionata alla querela della persona offesa. Nel caso di specie, la vittima aveva manifestato la volontà di rimettere la querela già nel marzo 2022, e l’imputato aveva contestualmente accettato tale remissione.
Implicazioni sulle spese processuali
Un aspetto tecnico di rilievo riguarda la gestione delle spese del procedimento. Ai sensi dell’articolo 340 del codice di procedura penale, in caso di estinzione del reato per remissione, le spese processuali gravano sul querelato, a meno che nell’atto di remissione non sia stato pattuito diversamente tra le parti. La Corte ha quindi applicato rigorosamente tale principio, ponendo i costi a carico del ricorrente.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione risiedono nell’applicazione del principio del favor rei e nella corretta interpretazione delle norme transitorie della Riforma Cartabia. Poiché il reato di violenza privata è ora procedibile a querela, la volontà della persona offesa di non procedere oltre, unita all’accettazione dell’imputato, priva lo Stato del potere-dovere di esercitare l’azione penale. La Corte ha accertato che la documentazione prodotta attestava in modo inequivocabile l’accordo tra le parti, rendendo superfluo ogni ulteriore accertamento nel merito e imponendo l’annullamento della sentenza di condanna.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il nuovo assetto normativo valorizza la volontà riparatoria e conciliativa tra le parti. L’estinzione del reato per remissione di querela opera anche per fatti commessi prima della riforma, purché il processo sia ancora in corso e non sia intervenuta una sentenza irrevocabile. Questa pronuncia offre una via d’uscita definitiva per molti procedimenti pendenti, a condizione che vi sia un consenso bilaterale tra querelante e querelato, confermando la centralità della mediazione nel sistema penale contemporaneo.
Cosa accade se la vittima ritira la querela per violenza privata?
Il reato si estingue e il giudice dichiara di non doversi procedere, purché l’imputato accetti formalmente la remissione.
Quali sono gli effetti della Riforma Cartabia sulla violenza privata?
La riforma ha trasformato la violenza privata in un reato procedibile a querela di parte, permettendo la chiusura del caso tramite accordo tra le parti.
Chi deve pagare le spese del processo in caso di remissione?
Le spese processuali sono a carico del querelato, salvo che le parti abbiano concordato diversamente durante l’atto di remissione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50358 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 50358 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MACIUCA( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 del TRIBUNALE di CUNEO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Cuneo, in data 13 giugno 2023, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il reato di violenza privata per essere lo stesso estinto per esito positivo della messa alla prova e di non doversi procedere per il reato di minacce aggravate per intervenuta remissione di querela;
che anche il reato di cui all’art. 610 cod. pen., stante la modifica al regime di procedibilità avutasi con il D. L.vo 150/2022, va dichiarato estinto con la più favorevole formula dell’intervenuta remissione di querela, avendo la persona offesa dichiarato in data 31 marzo 2022 di voler rimettere la querela ed avendo l’imputato, in pari data, dichiarato di voler accettare la remissione;
che le spese processuali devono essere poste a carico del querelato ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22/11/2023.