Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41604 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 3 Num. 41604 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME, nata a Civitanova Marche il DATA_NASCITA
definito con sentenza di questa Corte pronunciata in data 29/9/2022; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gener NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile la richiesta
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 29/9/2022, questa Corte Suprema ha annullato senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona il 7/2/2022 nei confronti di NOME COGNOME, per essere il reato estinto per remissione di querela, disponendo la compensazione delle spese.
Il Tribunale di Macerata chiede la correzione dell’errore materiale contenuto dispositivo e nella motivazione della sentenza di legittimità, rilevando che l’art. 340, co cod. proc. pen. non prevede tale compensazione; chiede, pertanto, che le spese processuali siano poste a carico del querelato.
Il Collegio ritiene che non vi sia luogo a provvedere.
L’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., in tema di remissione di querela, stabilisce che spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell’atto di remissione s stato diversamente convenuto. Ebbene, proprio questa ipotesi, di fatto, è stata riscontr nel caso di specie, nel quale le parti – con scrittura privata del 10/5/2022, presup della remissione di querela del 23/5/2022, e dunque in essa implicitamente richiamata avevano convenuto proprio la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023
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