Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6025 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6025 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME nato a Capua il DATA_NASCITA
NOME NOME nato a Pignataro Maggiore il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
uditi: il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; e, nell’interesse dei ricorren l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela e conseguente estinzione del reato; l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento dei motivi del ricorso e ha insistito per il non luogo a procedere;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 dicembre 2024 la Corte di appello di Napoli, a seguito del gravame interposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha confermato la pronuncia in data 16 luglio 2018 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Napoli (all’esito di giudizio abbreviato) aveva affermato la responsabilità dei medesimi imputati per tentata violenza privata, aggravata perché commessa con metodo mafioso (artt. 56 e 610 cod. pen.; art. 7 d.l. n. 152 del 1991, oggi art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.), nei confronti di NOME COGNOME, e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia, con le conseguenti statuizioni civili in favore di quest’ultimo.
Agli imputati è stato attribuito di avere, il 18 maggio 2010, compiuto in concorso atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il COGNOMECOGNOME di professione giornalista, a desistere dalle proprie inchieste, in particolare ingiungendogli di non scrivere più articoli sul loro conto e sulla famiglia COGNOME, alleata alla famiglia COGNOME (i fratelli COGNOME, come esposto nell’editt accusatorio, si sono avvicinati al COGNOME in occasione di un funerale e NOME gli ha indirizzato la frase «come dobbiamo fare con te»).
Avverso la sentenza di appello gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di entrambi gli imputati, hanno proposto ricorso per cassazione per ì motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. a cod. proc. pen.).
2.1. L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha articolato due motivi.
2.1.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 152 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. in ragione della mancata declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela.
La difesa ha rassegnato che:
il delitto di violenza privata, a seguito della novella dell’art. 610 cod. pen ex art. art. 2, comma 1, lettera h) , d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, è procedibile a querela della persona offesa;
il fatto contestato agli imputati, sub specie del tentativo, è aggravato dall’utilizzo del metodo mafioso;
con l’art. 1, comma 2, legge 24 maggio 2023, n. 60, è stato inserito un quinto comma all’art. 416-bis.1, cod. pen., in forza del quale per i delit aggravati ai senti del primo comma dello stesso articolo si procede d’ufficio;
tuttavia, il fatto è stato commesso anteriormente all’entrata in vigore di quest’ultima modifica normativa;
l’applicazione retroattiva della norma più favorevole opera anche in ordine al regime di procedibilità;
la remissione della querela nei confronti di entrambi gli imputati in data 8 aprile 2025, ritualmente accettata, avrebbe determinato l’estinzione del reato.
2.1.2. Con il secondo motivo, nell’interesse del solo NOME COGNOME, sono stati dedotti la violazione dell’art. 63, comma 4, cod. pen. e il vizio motivazione in relazione alla determinazione della pena.
2.2. L’AVV_NOTAIO ha formulato quattro motivi, cui ha premesso un’esposizione dei fatti, dei giudizi di merito e dei relativ provvedimenti decisori, nonché delle doglianze sollevate con l’atto di appello.
2.2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 27, comma 2, Cost. e 238-bis cod. pen., deducendo che, nonostante l’assoluzione di entrambi i ricorrenti dall’imputazione di associazione di tipo mafioso all’esito d un giudizio pendente allorché il fatto ha avuto luogo (elemento che fa parte del
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compendio probatorio a seguito dell’acquisizione delle relative sentenze irrevocabili e dovrebbe impedire di continuare a riferirsi agli imputati come «mafiosi o sospetti tali»), la pronuncia impugnata (come già quella di primo grado) avrebbe valorizzato proprio la pendenza di tale giudizio a proposito della valenza intimidatoria attribuita alla condotta in imputazione, della percezione soggettiva di essa da parte della persona offesa, della sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso.
2.2.2. Con il secondo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione (prospettando pure la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.), anche per il travisamento della prova, in relazione alla credibilità della persona offesa.
2.2.3. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 7 d.l. n 152 del 1991 in ordine alla sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso. Quantunque si tratti di un’aggravante oggettiva, la sua sussistenza è stata correlata in maniera congetturale – a dispetto del tenore delle espressioni attribuite ai ricorrenti – al richiamo di una più ampia organizzazione, tuttavi dedotto dalla percezione soggettiva del COGNOME (che avrebbe avuto contezza delle vicende giudiziarie degli imputati e della loro parentela con «riconosciuti boss della camorra locale»), ossia da caratteri esterni alla condotta dei ricorrenti. anche in proposito la decisione si sarebbe fondata sul pregiudizio dell’intraneità degli imputati a un sodalizio mafioso. Dunque, essendo stati erroneamente ritenuti i presupposti dell’aggravante, il reato sarebbe prescritto.
2.2.4. Con il quarto motivo, nell’interesse di NOME COGNOME, sono stati denunciati la violazione dell’art. 110 cod. pen. e il vizio di motivazione con riguardo alla sua responsabilità a titolo di concorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati, nei termini di seguito esposti, nella parte in cu deducono l’estinzione del reato per remissione di querela. Rimangono assorbite le ulteriori censure.
Gli imputati sono stati condannati per il delitto di tentata violenza privata, aggravato perché commesso con metodo mafioso (artt. 56 e 610 cod. pen.; art. 7 d.l. n. 152 del 1991, oggi art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.) il 18 maggio 2010.
Non è secondario osservare che già il G.u.p. non ha ritenuto l’aggravante della commissione del fatto da parte di più persone riunite (artt. 610, comma 2, cod. pen. in relazione all’art. 339, comma 1, stesso codice), contestata in fatto (cfr. Sez. 5, n. 25175 del 05/06/2025, L., Rv. 288356 – 01; Sez. 5, n. 22120 del 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283218 – 01), atteso che l’editto accusatorio non menziona i citati artt. 610, comma 2, e 339 ma attribuisce il fatto agli imputati
«in concorso e unione tra loro». In mancanza di impugnazione del Pubblico ministero, la Corte di appello ha confermato la statuizione del primo Giudice.
In effetti, come dedotto dalla difesa, in data 8 aprile 2025, NOME COGNOME ha rimesso le querele sporte nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali hanno contestualmente accettato la rimessione (cfr. verbale del giorno 8 aprile 2025 redatto dai Carabinieri della Stazione di Pignataro Maggiore).
Il reato di violenza privata, al tempo indicato in imputazione, era procedibile d’ufficio. Non è, peraltro, in contestazione che la persona avesse sporto querela, Il che rende superfluo osservare come la stessa, allorché ne è mutato il regime di procedibilità (nei termini che si indicheranno) con l’entrata in vigore – il 30 dicembre 2022 – del d. Igs. n. 150 del 2022 (ex art. 99-bis dello stesso decreto), fosse già costituita parte civile, con quel che ne consegue, per costante giurisprudenza, in termini di procedibilità (cfr. per tutte Sez. 3, 27147 del 9/05/2023, Rv 284844 – 01: «la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d’ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell’entrata vigore del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione»).
L’art. 2, comma 1, lettera e), d. Igs. n. 150 del 2022 ha introdotto un terzo comma all’art. 610 cod. pen., che così recita: «il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma»; come anticipato, la novella è in vigore del 30 dicembre 2022.
L’art. 1, comma 2, legge n. 60 del 2023, in vigore dal 16 giugno 2023, ha aggiunto un quinto comma all’art. 416-bis.1, cod. pen., secondo cui «per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d’ufficio». Da tale ultima data, dunque, i delitti aggravati come in contestazione sono nuovamente procedibili d’ufficio.
La difesa ha invocato l’applicazione retroattiva del più favorevole regime di procedibilità previsto, pur in presenza dell’aggravante del metodo mafioso, tra l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 e quella della legge n. 60 del 2023.
La giurisprudenza di legittimità, anche a seguito delle modifiche al regime di procedibilità di più reati da parte del d.lgs. n. 150 del 2022, ha ribadit la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la sua concreta incidenza sulla punibilità dell’autore del fatto, sottoposta dunque alla regola
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posta dall’art. 2, comma 4, cod. pen., secondo cui «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile» (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 – 01).
In effetti, Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552 – 01, ha ricordato che «la giurisprudenza, non dissimilmente, in questo, dalla dottrina, ha accreditato la querela come istituto da assimilare a quelli che entrano a comporre il quadro per la determinazione dell’an e del quomodo di applicazione del precetto, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen. , giungendo per via interpretativa, quando non vi ha provveduto il legislatore con una specifica norma transitoria, alla conclusione della applicazione retroattiva dei soli mutamenti favorevoli (sostituzione del regime della procedibilità di ufficio con quello della procedibilità a querela), senza che possa valere la regola della cedevolezza del giudicato»; in breve, ha affermato che le modifiche favorevoli del regime di procedibilità, non equiparabili all’abolitio criminis (regolata dall’art. 2, comma 2, cod. pen.), sono disciplinate dall’art. 2, comma 4, cit.
Sulla scorta di tale piano argonnentativo, con riguardo proprio al delitto di violenza privata aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (commesso anteriormente alla novella ex d. Igs. n. 150 del 2022), in una fattispecie in cui difettava la querela, si è affermato che, «qualora, nel corso del giudizio, sia introdotto per il reato in contestazione il regime di procedibilità a querela, e n venga poi ripristinata la perseguibilità di ufficio, deve darsi applicazione all legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, ai sensi dell’art. 2, comma quarto, cod. pen.» (Sez. 1, n. 1061 del 20/12/2024 – dep. 2025, COGNOME Rosa, Rv. 287440 – 01, fattispecie relativa al delitto di violenza privata aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., commesso prima che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 escludesse la procedibilità d’ufficio, e giudicato dopo la reintroduzione del previgente regime da parte della legge 24 maggio 2023, n. 60).
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi anche nei casi, come il presente, in cui sia intervenuta la remissione della querela. Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, ha osservato che la remissione della querela è «espressamente annoverata dal legislatore tra le cause di estinzione del reato»; e che «il fondamento politicocriminale della remissione è omogeneo e speculare a quello della querela, rappresentando l’espressione di un diritto potestativo, esercitabile, ovviamente, dopo l’esercizio del diritto di querela, volto ad estinguere gli effetti d condizione di procedibilità già azionata. La sua natura di istituto di dirit sostanziale, affermata dalla prevalente dottrina, derivante dalla scelta del legislatore di conferire ad essa effetti condizionati dalla mancata ricusazione da parte del querelato (art. 155, 1 comma, c.p.), pare dunque assegnare ad essa,
nonostante la già rilevata possibilità di incidenza, anche per tale causa di estinzione del reato, del disposto dell’art. 129, 2 comma, c.p.p., un momento di specificità da ricollegare direttamente all’effetto estintivo che essa è in grado d produrre; in un ambito, peraltro, del tutto peculiare, potendo l’imputato, col rifiutare la remissione, porre le condizioni per un proscioglimento in merito in base ad una piena cognitio, non condizionata, quindi, dalla ricorrenza dei presupposti indicati dal precetto adesso rammentato» (Sez. U, n. 24246/2004, COGNOME, cit., che così prosegue: «Rimangono, pertanto, confermati, per un verso, l’effetto estintivo proprio anche della remissione, al pari di ogni alt causa di estinzione del reato, per un altro verso, le connotazioni peculiari di tale causa estintiva rispetto alle altre cause di estinzione; collegandosi essa direttamente all’esercizio dell’azione penale, per di più, in forza dell’esercizio un diritto potestativo del querelante, diretto, attraverso un contrarius actus, a porre nel nulla la condizione per l’inizio dell’azione penale. Donde la necessità di conferire alla voluntas del remittente la massima valenza sul piano del possibile giuridico»).
D’altra parte, la stessa Sez. U Salatino pur osservando che Sez. U COGNOME, aveva offerto un «inquadramento della remissione della querela non tanto come istituto sostanziale e per questo assimilabile alle altre cause di estinzione del reato, quanto piuttosto in ragione della sua capacità di differenziarsi dalle dette altre cause di estinzione per la caratteristica che essa presenta non solo di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato» – ha riconosciuto «la massima estensione da attribuire al termine ultimo per la sua rilevazione, secondo il disposto dell’art 152, terzo comma, cod. pen., e cioè fino alla condanna irrevocabile in senso formale» (Sez. U, n. 40150/2018, Salatino, cit.).
Ne deriva che, nel corso del procedimento e finché esso non sia definito, deve applicarsi il più favorevole regime di procedibilità a querela eventualmente introdotto, nel corso di esso, successivamente alla commissione del reato; e, se vi è remissione di querela non ricusata (cfr. Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239-01), si produce l’effetto estintivo previsto dall’art. 152, comma 1, cod. pen., anche qualora sia successivamente (re)introdotta la procedibilità d’ufficio che, come pure osservato dalla dottrina proprio a proposito della legge n. 60 del 2023, potrà operare solo per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore e non potrà operare retroattivamente – quale norma deteriore – indipendentemente dal fatto che la decisione sulla regiudicanda intervenga quanto è stata ripristinata la procedibilità d’ufficio (come potrebbe trarsi da Sez. 2, n. 51659 del 17/11/2023, Bianco, Rv. 285679 – 02). In tal senso, condivisibilmente si è affermato che «il regime di procedibilità d’ufficio per i rea aggravati dall’art. 416-bis.1 cod. pen., introdotto dalla legge , non può produrre effetti sui fatti commessi prima della sua entrata in
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vigore. Il problema dell’applicabilità dell’art. 2 cod. pen., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità. Infatti, il princi dell’applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie, essendo inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto» (Sez. 6, n. 34518 del 05/07/2023, COGNOME, n.m., resa a proposito del delitto di cui all’art. 393 cod. pen., procedibile a querela già prima dell’entrata in vigore del d. Igs. n. 150 2025, il cui piano argomentativo più generale, che richiama Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 276651; Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188, viene in rilievo anche nel caso di specie e così prosegue: «l’intervento normativo che ha introdotto un regime di maggiore afflittività per chi commette reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. opera con esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, sicché la modifica in peius del regime di procedibilità non può produrre effetti su preesistenti situazioni, la cu perseguibilità e punibilità erano rimesse alla volontà della persona offesa dal reato»).
Tanto più che non potrebbe farsi dipendere la reviviscenza di un meno favorevole regime di procedibilità dalle cadenze del procedimento, ossia dal fatto che la decisione intervenga dopo l’entrata in vigore della norma che dispone nuovamente la procedibilità d’ufficio, che finirebbe per correlare l’estinzione o meno del reato a un dato del tutto variabile (dipendente da diversi fattori), rispetto a un modello normativo che individua il termine per presentare la querela (cfr. art. 124, comma 1, cod. pen., ferme le eccezioni di legge) – e che pure lo ha individuato, limitandosi a quanto qui di interesse, per i reati per cui è mutato il regime in forza del d. Igs. n. 150 del 2022; cfr. spec. art. 85); ma come esposto, non individua il termine ultimo per la remissione se non nella conclusione di esso.
La soluzione cui qui si perviene è conforme alla giurisprudenza convenzionale, segnatamente a Corte E.D.U., Grande camera, 17/09/2009, Scoppola c. Italia, secondo cui l’art. 7 della Convenzione EDU «non sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, implicitamente, il principio della retroattività della legge meno severa» («Questo principio si traduce nelle norme secondo cui, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronunzia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato»: cfr. Sez. U n. 27919 del 31/03/2011, NOME, Rv. 250195 – 01).
L’estinzione del reato, COGNOME ricorrendo – né essendo stati invocati i presupposti per provvedere ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. – consente di non dilungarsi sulle censure relative alla sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso (cfr. spec. il primo e il terzo motivo del ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO). Fermo restando che l’aggravante di aver commesso i fatti avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen., che ha «natura oggettiva» è che si caratterizza e si esaurisce per le modalità dell’azione», ricorre «nell’ipotesi in cu l’illecito sia stato realizzato con l’utilizzazione di una forza intimidatoria che prescindere da qualsiasi legame del suo autore con l’organizzazione mafiosa o con l’esistenza stessa di tale compagine in quel contesto – ne mutui le modalità di azione, per proporre il clima di assoggettamento che le è caratteristico» (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734; cfr. già Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218378), la Corte distrettuale, per caratterizzare quale esercizio del metodo mafioso, l’espressione indirizzata alla persona offesa (e, in particolare, l’utilizzo della prima persona plurale), ha valorizzato conoscenza da parte di quest’ultima dell’instaurazione di un procedimento penale nei confronti degli imputati e i loro legami di parentela con esponenti di vertice della camorra, senza tuttavia argomentare in alcun modo rispetto alla dedotta emissione nei loro confronti, nel medesimo procedimento, di una pronuncia liberatoria e a quanto in essa accertato.
In conclusione, deve dichiararsi l’estinzione del reato per cui si procede ai sensi dell’art. 152 cod. pen. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dovendosi porre a carico dei querelati ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela.
Condanna i querelati al pagamento delle spese processuali Così deciso il 16/10/2025.