Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41221 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 41221 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di furto aggravato;
Rilevato che, mediante il terzo motivo, la ricorrente deduce che il reato, a seguito della riforma realizzata dal d.lgs. n. 150 del 2022, è divenuto procedibile a querela di parte, che non è mai stata presentata, con conseguente difetto di procedibilità dell’azione penale;
Rilevato, a riguardo, che effettivamente il reato di furto, anche se aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., come nella fattispecie per cui è processo, è divenuto, a seguito della predetta riforma, procedibile a querela di parte;
Considerato che la ricorrente ha depositato atto di remissione della querela da parte della persona offesa e quello con il quale ha accettato la stessa;
Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto il reato è estinto per remissione di querela;
Ritenuto di dover porre le spese processuali a carico della ricorrente;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputata al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/09/2023