Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40673 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40673 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di COGNOME e COGNOME, e l’annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di COGNOME, disponendo la rideterminazione della durata della sanzione accessoria e la declaratoria di estinzione del reato di furto, con rideterminazione della pena eliminando quella aggiunta per continuazione.
Lette le conclusioni della parte civile;
lette le memorie depositate dai tre ricorrenti, con le quali hanno chiesto l’annullamento della condanna per il delitto di furto, essendo intervenuta la remissione della querela, ritualmente accettata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 21 luglio 2022 la Corte di appello di Bologna, parzialmente riformando la sentenza emessa in data 22 novembre 2021 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha concesso anche al COGNOME le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, riducendo la sua pena ad anni sei e mesi due di reclusione, e ha ridotto la pena inflitta ai due coimputati ad anni cinque di reclusione.
Essi erano stati condannati per il delitto di tentato omicidio premeditato in danno di NOME COGNOME, commesso investendolo volontariamente con un’auto mentre viaggiava in bicicletta, il 19 giugno 2019, e per il delitto di furto per essersi, nello stesso giorno, impossessati del veicolo con cui avevano compiuto l’investimento. Essi avevano impugnato la sentenza, ma nel giudizio di appello hanno richiesto il concordato ai sensi dell’ad, 599-bis cod.proc:.pen., rinunciando a tutti gli altri motivi di impugnazione.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore avv. NOME COGNOME; NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore avv. NOME NOME COGNOME; e NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore avv. NOME COGNOME.
Il ricorrente COGNOME propone un unico motivo di ricorso, con il quale censura la violazione dell’ad. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., per l’omessa motivazione in ordine alla richiesta prevalenza delle circostanze attenuanti e all’eccessività della pena-base applicata.
Con i motivi di appello egli aveva censurato il trattamento sanzionatorio sia quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche sia quanto all’eccessività della pena. La Corte di appello, in accoglimento del concordato proposto, ha concesso le attenuanti generiche valutandole equivalenti all’aggravante della premeditazione, ma non ha motivato perché non le abbia ritenute prevalenti. Inoltre, una volta elisa tale aggravante bilanciandola con le attenuanti generiche, non ha motivato perché abbia applicato una pena-base sensibilmente superiore al minimo edittale, mentre il giudice di primo grado aveva irrogato una pena-base pari al minimo edittale.
Il ricorrente COGNOME propone un unico motivo di ricorso, con il quale eccepisce la nullità della sentenza, in violazione dell’ad. 606, comma 1, lett. b),
cod.proc.pen., per l’omessa motivazione in ordine alla richiesta prevalenza delle attenuanti e per la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Con i motivi di appello egli aveva censurato il trattamento sanzionatorio sia quanto alla mancata concessione della prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante, sia quanto all’eccessività dell’aumento per il reato ritenuto unito in continuazione. La Corte di appello, in accoglimento del concordato proposto, ha ridotto la pena complessiva, ma non ha motivato perché abbia di fatto respinto la richiesta di ritenere le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante. Il ricorso deve essere ritenuto ammissibile perché, di fatto, la pena irrogata è illegale, in quanto si discosta dagli elementi presenti nel caso concreto.
5. Il ricorrente COGNOME propone due motivi di ricorso.
5.1. Con il primo censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., per l’omessa motivazione in ordine alla durata della pena accessoria e per l’omessa modifica della stessa.
La Corte di appello, in accoglimento del concordato proposto, ha ridotto la pena per il reato più grave in misura inferiore a cinque anni, in quanto la penabase applicata, con la riduzione prevista per il rito abbreviato, è pari a quattro anni e dieci mesi di reclusione, ed è irrilevante, per l’applicazione di una pena accessoria, l’aumento apportato dalle pene irrogate per i reati-satellite, uniti per continuazione. La Corte, però, non ha modificato la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, mentre l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc.pen. può ritenersi implicitamente esteso ai punti della sentenza in stretta correlazione con esso. In ogni caso, nella sentenza manca qualunque motivazione in ordine alla modulazione della pena accessoria.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., per l’omessa motivazione in ordine al motivo di appello relativo alla richiesta di revoca della condanna al pagamento della provvisionale o di sospensione della stessa ai sensi dell’art. 600 cod.proc.pen.
L’atto di appello conteneva l’impugnazione del capo relativo alla condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, e rel concordato egli ha rinunciato solo ai motivi relativi alla responsabilità penale ma non a quelli relativi a tale condanna, ed è noto che la rinuncia ai motivi di impugnazione non comprende automaticamente la rinuncia alle doglianze relative alla responsabilità civile. La Corte di appello avrebbe dovuto perciò pronunciarsi su tale motivo, non potendo ritenerlo rinunciato.
Con memorie successivamente depositate i ricorrenti .COGNOME e COGNOME hanno chiesto l’annullamento della condanna per il delitto di furto, essendo intervenuta, il 15 aprile 2023, la remissione della querela, da essi ritualmente accettata. COGNOME Anche il ricorrente COGNOME, cori una propria memoria, ha chiesto l’annullamento del capo C) per intervenuta remissione di querela, in applicazione dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod.proc.pen.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi di COGNOME e di COGNOME ed il parziale accoglimento del ricorso del COGNOME, disponendo la rideterminazione della durata della sanzione accessoria e la declaratoria di estinzione del reato di furto, per intervenuta remissione di querela, con rideterminazione della pena eliminando quella aggiunta per continuazione.
La parte civile ha depositato conclusioni scritte con cui chiede la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la conferma delle statuizioni civili, anche in relazione al ricorso dell’imputato NOME, avendo egli rinunciato ai motivi relativi a tali statuizioni. COGNOME Chiede inoltre la liquidazione delle ulteriori spese, come da nota che allega.
Il difensore dell’imputato COGNOME ha richiesto la trattazione orale e ha inviato un’istanza di rinvio dell’udienza per un concomitante impegno professionale, ma l’istanza di trattazione orale è stata respinta perché tardiva, e conseguentemente anche l’istanza di rinvio non è stata accolta, in applicazione del principio stabilito da questa Corte, secondo cui «In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il giudizio di cassazione si svolga con contraddittorio cartolare per l’assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell’art. 420ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell’imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale.» (Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, Rv. 283415).
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi originariamente proposti sono in parte inammissibili, nei termini sotto precisati.
I ricorsi proposti dagli imputati COGNOME e COGNOME sono inammissibili. Entrambi lamentano l’omessa concessione della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, essendo state le stesse ritenute solo equivalenti, e l’eccessività della pena irrogata, ma la Corte di appello risulta essersi attenuta al contenuto dell’accordo stiPulato con il pubblico ministero, dal momento che, nella motivazione, precisa di ritenere «la pena così come determinata nell’accordo … adeguata al disvalore oggettivo e soggettivo del fatto», e che gli stessi ricorrenti non hanno asserito che i giudici abbiano violato tale accordo ovvero abbiano irrogato una pena diversa da quella concordata
Deve allora applicarsi il consolidato principio di questa Corte, secondo cui «In tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 10:3, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata.» (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504). E’ stato altresì precisato che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittal ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1. E’ manifestamente infondata anche l’affermazione del ricorrente COGNOME, secondo cui la pena a lui in concreto applicata sarebbe illegale perché «si discosta dagli elementi presenti nel caso concreto». Come ribadito dalla seconda sentenza citata nel paragrafo che precede, una pena può essere ritenuta illegale solo quando non è prevista dalla legge perché diversa, per specie, da quella che le norme stabiliscono per un determinato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali. Solo in tali casi, infatti, viene violato il pr di legalità della pena stabilito dall’art. 1 cod.pen. e, indirettamente, dall’art. 25, comma 2, Cost., come stabilito da questa Corte sin dalla sentenza Sez. 5, n. 809 del 29/04/1985, Rv. 169333.
Il secondo motivo del ricorso dell’imputato NOME è inammissibile.
Egli lamenta l’omessa motivazione della Corte di appello in relazione al motivo di impugnazione relativo alle statuizioni civili, sostenendo di non avervi rinunciato, ma tale affermazione è manifestamente infondata. Nella richiesta scritta di concordato, allegata al ricorso, egli ha dichiarato «di rinunciare ai motivi di appello relativi alla responsabilità, ad eccezione dei motivi relativi al trattamento sanzionatorio»: la dichiarazione di rinuncia è generica e non distingue tra la responsabilità penale e quella civile, e quindi le comprende entrambe. Devono pertanto intendersi rinunciati anche i motivi inerenti la responsabilità civile, sulla base della quale sono state emesse le relative statuizioni, essendo anche l’espressione «trattamento sanzionatorio» relativa, palesemente, solo alle sanzioni penali.
Deve quindi applicarsi il principio sopra richiamato, circa l’inammissibilità delle doglianze relative ai motivi rinunciati.
3.1. Questo motivo di ricorso è inoltre inammissibile nella parte in cui viene impugnata l’omessa revoca della provvisionale concessa alla parte civile dal giudice di primo grado. Deve infatti ribadirsi che questa è una statuizione non ricorribile; si veda, sul punto, la sentenza Sez. 2 n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 27777, secondo cui «Non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quartificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento».
4. Il primo motivo del ricorso proposto dall’imputato COGNOME è invece fondato, e deve essere accolto. La Corte di appello ha rideterminato la pena per il reato-base in misura inferiore a cinque anni di reclusione, dal momento che all’entità stabilita in sette anni e tre mesi di reclusione deve applicarsi la riduzione prevista per il rito abbreviato richiesto. La pena di cui tenere conto, ai fini dell’applicazione delle sanzioni accessorie, ed in particolare di quella di cui all’art. 28 cod.pen., è infatti la pena stabilita in concreto per il reato più grave, risultante dall’applicazione di tutte le attenuanti e riduzioni, qualunque sia la loro natura, e senza tenere conto della pena complessiva risultante dall’aumento per la continuazione con altri reati (si vedano, sul punto, Sez. U, n.8411 del 27/05/1998, Rv. 210980, e Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Rv. 270240 per il caso di più reati posti in continuazione). La pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata dal giudice di primo grado’ avrebbe dovuto perciò essere sostituita con quella della interdizione temporanea, avendo
l’imputato riportato una condanna superiore a tre anni di reclusione, ma inferiore a cinque anni.
Secondo questa Corte, infatti, «Il giudice di appello, in caso di accoglimento dell’accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto alla sostituzione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quella dell’interdizione temporanea, ove la pena irrogata sia complessivamente inferiore ad anni cinque di reclusione, anche se la sostituzione non sia stata prevista nell’accordo tra le parti» (Sez. 5, n. 11940 del 13/02/2020, Rv. 278806), verificandosi in tal caso una ipotesi di illegalità della pena accessoria.
La sentenza impugnata deve perciò essere annullata sul punto, con rideterminazione della pena accessoria di cui all’art. 28 cod.pen., sostituendola con quella della interdizione temporanea dai pubblici uffici.
4.1. Tale decisione deve essere applicata anche in favore del coimputato COGNOME, benché il suo ricorso sia inammissibile ed egli non abbia neppure impugnato il relativo punto della sentenza. La pena accessoria anche a lui applicata è illegale, perché non prevista per le condanne a pena inferiore a cinque anni di reclusione, e deve perciò applicarsi il principio secondo cui «L’illegalità della pena accessoria, erroneamente applicata, è rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile.» (Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, deo. 2019, Rv. 276320).
Deve, infine, prendersi atto della intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa del delitto di furto, accettata da tutti i ricorren i.
Tale remissione è divenuta rilevante a seguito del diverso regime di procedibilità introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Questa norma, all’art. 2, comma 1, lett. i), ha stabilito, infatti, la procedibilità a querela del reato furto, anche se aggravato ai sensi dell’art. 625 cod.pen., salve poche esclusioni, e in particolare anche se aggravato dall’esposizione del bene alla pubblica fede, come nel caso del reato contestato ai ricorrenti al capo C).
5.1. La remissione di querela, secondo il dettato dell’art. 152 cod.pen., estingue il reato. Tale effetto si produce in ogni stato e grado del procedimento, e la norma deve essere applicata anche nel giudizio davanti alla corte di cassazione tempestivamente introdotto, persino se il ricorso viene ritenuto inammissibile. Infatti, secondo il consolidato principio di questa Corte, diversamente dall’ipotesi di una sopravvenuta improcedibilità del reato per mancanza della condizione di procedibilità, «La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata,
determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.» (Sez. U., n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681; Sez. 3, n 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. n. 281326; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301).
Pertanto il reato contestato al capo C) deve essere dichiarato estinto per tutti i ricorrenti, e la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto, con rideterminazione della pena. Tale rideterminazione può essere effettuata da questa Corte, eliminando la pena, specificamente indicata, di mesi tre di reclusione, ridotta per il rito abbreviato a mesi due di reclusione, che è stata irrogata a ciascun imputato quale aumento sulla pena-base determinata per il capo A).
Per tutti i motivi esposti, la sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio limitatamente al delitto di furto contestato al capo C), che deve essere dichiarato estinto per remissione di querela, con eliminazione della pena irrogata per esso.
La stessa deve essere altresì annullata senza rinvio quanto alla pena accessoria applicata ai ricorrenti COGNOME e COGNOME, che deve essere rideterminata nella interdizione solo temporanea dai pubblici uffici.
I ricorsi proposti devono, per il resto, essere dichiarati inarnmissibili.
La declaratoria di inammissibilità del motivo di ricorso proposto dal solo ricorrente COGNOME avverso le statuizioni civili comporta la condanna del medesimo al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile COGNOME, che si liquidano, per questa fase, in euro 3.800,00 oltre accessori di legge. Deve invece essere respinta la domanda di quest’ultima di condannare anche i ricorrenti COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME rimborso delle proprie spese, non avendo essi impugnato le statuizioni civili e non risultando, quindi, soccombenti nei suoi confronti.
I predetti ricorrenti non devono neppure essere condannati al pagamento delle spese processuali, nonostante la declaratoria di inammissibilità dei loro ricorsi, essendo comunque intervenuta una modifica della sentenza impugnata in senso a loro favorevole, a seguito della sopravvenuta remissione di querela per il delitto di cui al capo C).
P.QM.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dei ricorrenti
limitatamente al delitto di furto di cui al capo C) perché estinto per intervenuta remissione di querela ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente alla pena accessoria che ridetermina nell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
Condanna, inoltre, NOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3.800,00, oltre ac:cessori di legge.
Rigetta la domanda della parte civile di condanna di COGNOME NOME e COGNOME NOME alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio
Così deciso il 06 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente